Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
Commento:
Tale norma può considerarsi di completamento e di chiusura
del capo relativo alla informazione e al consenso del paziente.
In essa, infatti, viene esplicitamente previsto il dovere del
medico di intervenire anche in assenza del consenso
dell'interessato che versi in stato di incapacità a manifestare
la propria volontà, ove il trattamento rivesta caratteri di
improcrastinabile necessità e vi sia pericolo della vita.
Nel caso di specie, come già indicato in sede di commento del
precedente art.31, il medico ha un vero obbligo giuridico di
effettuare i necessari trattamenti: l'omissione sarebbe fonte di
gravi responsabilità civili e penali.
E' opportuno rammentare che, comunque, per la legittimità
dell'intervento medico senza il necessario consenso devono
ricorrere entrambe le condizioni su indicate (necessità e
urgenza implicanti gravi rischi per la salute o di vita e
incapacità del paziente ad esprimere consenso).
Pertanto, nella fattispecie in cui l'incapacità dell'assistito
sia solo momentanea e l'intervento non rivesta caratteri di
indifferibilità, il medico dovrà rinviare il trattamento.
Va rilevato, riguardo a tali fattispecie, che in ambito
giurisprudenziale non viene riconosciuta alcuna validità al
cosiddetto consenso presunto del quale, tra l'altro, parte della
dottrina ha evidenziato l'equivocità. A volte, viene indicato
come sinonimo di consenso implicito; altre come "consenso
non necessario, che in mancanza di quello reale si darebbe
presunto nella supposizione che il paziente avrebbe consentito se
lo avesse potuto"; altre ancora, con una caratterizzazione
teleologica per cui, secondo alcuni, si può parlare di consenso
presunto in quanto il medico agisce nell'interesse del paziente.