Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Commento:
Il Capo V del nuovo codice di deontologia medica dedicato
allassistenza dei malati inguaribili si apre con
lart. 36, volto specificamente al tema delleutanasia.
Il problema estremamente delicato è stato impostato in modo
lievemente differente dalla precedente stesura del codice.
Lattuale stesura del testo art. 36, particolarmente
stringata, mira esplicitamente e direttamente a ribadire, in
maniera inequivoca, il divieto per il medico di effettuare o
favorire trattamenti diretti a provocare la morte del malato.
Si intende esplicitare il divieto per il medico, non solo, di
effettuare trattamenti sul paziente volti a provocare la morte,
ma anche il divieto di favorire, attraverso comportamenti vari,
anche semplicemente indiretti, la morte del paziente provocata da
lui stesso o da altri.
E' evidente che una tale norma richiede un approfondimento sia su
cosa si debba intendere per eutanasia, sia sul compito del medico
di fronte a situazioni di patologie incurabili, sia, infine,
sulla relazione fra tale compito e l'autodeterminazione degli
assistiti in merito alla propria vita.
Attualmente, secondo le norme vigenti, nei casi di eutanasia
attiva su persona consenziente si ha la realizzazione della
ipotesi di reato di omicidio di cui all'art.579 c.p.
Secondo la previsione di tale articolo, però, si procede
all'applicazione delle disposizioni relative all'omicidio
volontario, nel caso in cui il fatto sia commesso "contro
persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di
deficienza psichica per un'altra infermità".
Come è noto, in alcuni Stati, quali l'Olanda, già da qualche
anno, pur non essendo pervenuti ad un riconoscimento della
legittimità delleutanasia volontaria, che in teoria è
perseguibile penalmente, si è dettata una regolamentazione delle
modalità e delle procedure secondo cui la stessa può essere
attuata, nella forma di suicidio assistito, da parte di un
medico.
Tutto ciò nel nostro Paese non è accettato nè a livello
giuridico, nè a livello etico dal C.N.B. e neanche sul piano
della deontologia medica.
Il codice ha anche tenuto presente il diritto del malato
terminale a non essere oggetto di terapie dolorose ed inutili, di
decidere consapevolmente in merito ai trattamenti cui sottoporsi
ed alla qualità dell'ultimo tratto della sua vita.
Tutto ciò secondo un indirizzo per cui il medico, attraverso il
rispetto e la tutela di tali diritti del malato, diviene un
soggetto centrale "per la promozione della dignità del
paziente terminale", per l'affermazione di una diversa
"cultura della morte e del morire", mutuando
espressioni significative del documento del C.N.B.
Ed è proprio secondo tale prospettiva che la posizione del
codice è nettamente negativa nei confronti dell'eutanasia.
L'accettazione dell'eutanasia, infatti, oltre che al rispetto
della volontà del malato, è spesso il portato di una visione
della vita secondo cui questa sia da considerare senza valore se
gravata di difficoltà o sofferenza, o se privata dell'autonomia,
intesa come autosufficienza, o dell'efficienza in senso
produttivistico.
Nella prospettiva, poi, dell'utilitarismo sociale l'eutanasia in
alcuni Paesi trova giustificazione nella opportunità di
impiegare risorse economiche solo nella cura di malati che per
età e per tipo di patologia possano avere un recupero in termini
di produttività.