In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o
pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua
opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare
inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati
a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico
deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta
ragionevolmente utile.
Commento:
Questo articolo in connessione con lart. 14
"accanimento diagnostico-terapeutico" affronta il
delicato tema dellassistenza al malato inguaribile. Si
tratta di una serie di indicazioni fornite al medico riguardanti
latteggiamento che lo stesso deve osservare nel momento in
cui si trova di fronte a malattie in fase terminale.
La correzione del titolo che nel vecchio codice era
"accertamento della morte" è giustificata dalla scelta
di inserire lultimo comma che recita: "Il sostegno
vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la
perdita irreversibile di tutte le funzioni
dellencefalo" nellarticolo successivo, laddove
si tratta di prelievo di parti di cadavere.
Questo articolo riguarda lesercizio professionale proprio
del medico ovvero non limitato allapplicazione delle sole
competenze tecniche, bensì allargato allelemento umano,
etico-deontologico. Si fa riferimento ad una assistenza di tipo
morale, a una scelta terapeutica che attende alla guarigione del
paziente in considerazione della situazione terminale dello
stesso, ma che comunque è atta a rendere lultima parte
della vita degna di essere vissuta.
Le norme di questo articolo individuano i comportamenti pratici
in cui devono tradursi i principi informatori dell'attività
medica di fronte ai malati terminali e alla morte.
Nel primo comma, sulla scia di quanto già espresso agli artt. 14
e 20, al medico che si trovi a prestare la propria opera nei
confronti di un malato incurabile, in fase terminale, viene,
preliminarmente, indicato come presupposto fondamentale ed
imprescindibile la conoscenza della volontà del paziente sugli
interventi terapeutici praticabili.
Fermo il divieto di accanimento terapeutico, individuato
all'art.14, il medico nel rispetto di detta volontà dovrà,
pertanto, adoperarsi nella effettuazione di quell'insieme di
trattamenti denominati cure palliative.
L'importanza di tali trattamenti viene rilevata nello specifico
documento del C.N.B. ove, appunto, si afferma che "le cure
palliative costituiscono una risposta adeguata al bisogno di
assistenza dei malati inguaribili. (omissis)"
"Il malato inguaribile proprio per la sua condizione di
sofferenza ha bisogno di continue cure finalizzate non a
prolungare ad ogni costo e con ogni mezzo la vita, bensì a
migliorarne la qualità: attenzioni rivolte all'assistenza
psicologica al paziente ed alla famiglia, al sostegno spirituale,
al trattamento dei sintomi, alla terapia del dolore".
Particolarmente efficace risulta, poi, la distinzione operata nel
medesimo documento, che è la stessa fatta propria dal codice
deontologico, tra cure palliative e accanimento terapeutico, che
viene definito quale "segno di una medicina che ha perso il
vero obiettivo della cura: una medicina che non si rivolge più
alla persona malata, ma alla malattia e che avverte la morte come
una sconfitta e non come evento naturale ed inevitabile. Le cure
palliative, al contrario, danno sostegno e significato
all'accompagnamento del morente e sono espressione di una
medicina che si ricolloca al servizio della persona malata."
Le cure palliative sono, inoltre, considerate il più efficace
antidoto alla richiesta di eutanasia che spesso è una fuga da
una situazione esistenziale umanamente intollerabile che può
essere ovviata solo da una diversa qualità dell'assistenza al
morente, non burocratica ed impersonale, ma in cui siano
effettivamente create le condizioni per morire con dignità.
Nel secondo comma viene affrontato il problema del sostegno
vitale ai malati con compromissione dello stato di coscienza,
lasciando sostanzialmente al medico la scelta di protrarre le
terapie di sostegno vitale.
E' evidente che nella categoria di tali malati vanno ricomprese
diverse tipologie di alterazioni di stati di coscienza più o
meno gravi e dei quali può non essere possibile la formulazione
di prognosi certa. In questi casi il medico è posto davanti a
pesanti interrogativi sulle scelte da operare in merito alle
terapie di sopravvivenza di pazienti interessati da tali
situazioni.
Il codice non opera, ovviamente, al riguardo alcuna
classificazione circa lalterazione degli stati di coscienza
dettando un principio di ordine generale che fissa nella
utilità, da intendersi ai fini di una possibile ripresa, il
criterio cui il medico, in particolare il rianimatore, deve
attenersi nella scelta del proseguimento dellassistenza.
Appare questa una scelta di grande equilibrio, soprattutto con
riferimento a situazioni enormemente complesse, nei riguardi
delle quali è in corso un ampio dibattito in campo sia
scientifico che etico. Per queste ragioni si è ritenuto
opportuno lasciare al giudizio del medico, secondo le conoscenze
offertegli dalla scienza e le considerazioni d'ordine morale che
derivano anche da dette conoscenze, lutilità del
mantenimento delle terapie di sostegno vitale.