Cassazione Civile Ord. Num. 31966/18 – Responsabilità medica

Cassazione Civile Ord. Num. 31966/18 – Responsabilità medica – Intervento di sostituzione di due valvole quella mitralica e quella aortica – Dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare.

FATTO E DIRITTO: C. C., il marito E. S. ed i suoi due figli, L. e F. S., deducendo la presenza di quattro vizi di legittimità, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 64/2016 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 18/01/2016 e non notificata. Resistono con controricorso P. G. F. e l’Azienda Ospedaliero- Universitaria (Omissis) e della Scienza di Torino. Quest’ultima propone altresì ricorso incidentale, fondato su due motivi. Nessuna attività difensiva è svolta da M. D. S., da Università degli Studi di Torino, da Tri Technologies Tda, da Sartori & Cie – Mast Bio Medical, da For Med SRL, da TUV Product Service, da Unipol Sai Assicurazioni SPA e da Generali Italia SPA. La vicenda trae origine da un intervento di sostituzione di due valvole, quella mitralica e quella aortica, impiantate nel 1987 a C. C.. L’intervento sostitutivo fu realizzato il 31/01/2001 dall’equipe composta da M.D. S., P. G. F. e A. V.. Ad esso seguì un triennio (fino al marzo 2004) scandito da numerosi accertamenti, più ricoveri, altri tre interventi chirurgici, alcune complicanze ed un lungo periodo di riabilitazione. Ritenutili responsabili, per avere impiantato una valvola inadeguata in occasione dell’intervento del 2001, delle complicanze e dei successivi interventi e ricoveri, M. D. S., P. G. F. e A. V., venivano convenuti in giudizio, insieme con l’Azienda Ospedaliera (Omissis) di Torino, ora Azienda Ospedaliero-Universitaria A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, per essere condannati al risarcimento del danno biologico, del danno morale ed esistenziale e delle spese mediche, per un totale di euro 438.412,57, subiti da C. C. ed al risarcimento del danno morale per euro 73.568,00 ciascuno, subito dal coniuge e dai suoi due figli. M. D. S., oltre alla sospensione pregiudiziale del giudizio in attesa della definizione di un altro procedimento penale che lo vedeva coinvolto, chiedeva il rigetto nel merito delle richieste attoree e la chiamata in manleva della Toro Assicurazioni, ora Generali Assicurazioni spa, e dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Torino che aveva acquistato dalla Tri Technologiee , LTDA le valvole impiantate. P. G. F. eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e chiedeva il rigetto delle richieste risarcitorie. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino aderiva alla richiesta di sospensione pregiudiziale del giudizio formulata da M. D. S., negava la propria responsabilità per il fatto di non essere datrice di lavoro dei sanitari che avevano eseguito l’intervento, dipendenti invece dall’Università degli Studi di Torino, e, presupposta la difettosità delle valvole, chiedeva di chiamare in manleva la produttrice (la Tri Technologies LTDA), l’importatrice (la Sartori & CIE), la fornitrice in Italia (la FOR MED S.r.l.) e l’organismo certificatore (la TUV Product Service Gmbh) nonché M. D. S., nella veste di Presidente della Commissione tecnica incaricata del loro acquisto. L’importatrice eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi costituita dopo l’impianto delle valvole nonché il difetto della giurisdizione italiana. Ritiene il Collegio che il decidente abbia fatto malgoverno dei principi che regolano gli oneri probatori in materia di responsabilità sanitaria. E invero, avendo i ricorrenti allegato e provato la ricorrenza di un inadempimento “qualificato” (ossia l’impianto di una valvola difettosa) tale da comportare di per sé, in assenza di fattori alternativi “più probabili”, la presunzione della derivazione dei successivi interventi e ricoveri dalla condotta inadempiente, spettava ai convenuti l’onere di fornire una prova idonea a superare tale presunzione secondo il criterio generale di cui all’art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. sez. un., 11/1/2008, n. 577 e giurisprudenza successiva). Sul paziente che agisce per il risarcimento del danno grava l’onere di provare la relazione causale che intercorre tra l’evento di danno e l’azione o l’omissione, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare il sopravvenire di un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza. Nella fattispecie, essendo rimasta oscura la causa degli interventi successivi al primo, spettava ai convenuti dimostrare il verificarsi di una causa imprevedibile ed inevitabile che aveva reso necessari gli ulteriori interventi sulle valvole impiantate alla paziente (Cass. 26/07/2017, n. 18392; Cass.07/12/2017, n.29315; Cass. 19/07/2018, n. 19204).  Con il secondo motivo i ricorrenti invocano l’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ. per lamentare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e ss. cod. civ. e dell’art. 115 cod.proc.civ. da parte del giudice a quo per non avere questi liquidato, disattendendo le risultanze delle prove documentali, delle prove testimoniali e delle consulenze tecniche di parte e d’ufficio, alcunché a titolo di danno patrimoniale a Cosima Catano, nonostante la gravità ed il numero degli interventi subiti ed i trattamenti cui era stata sottoposta. Con il quarto ed ultimo motivo, ricondotto alla categoria logica dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., i ricorrenti deducono l’illogicità e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 1228 cod.civ. e dell’art. 115 cod.proc.civ. da parte del giudice di merito: a) per non avere considerato che P. G. F., membro dell’equipe che aveva sostituito le valvole mitraliche, aveva l’onere di provare di non avere consapevolezza della provenienza e della irregolarità dell’acquisto delle valvole; b) per averli condannati alla rifusione delle spese di lite sopportate da P. G. F.. La responsabilità di P. G. F. è stata esclusa con la seguente motivazione: “pur facendo parte dell’equipe chirurgica, non è dimostrato che avesse consapevolezza della provenienza e delle irregolarità dell’acquisto delle valvole Tri, di talché poteva ragionevolmente confidare nell’idoneità della valvola impiantata” (p. 40 della sentenza impugnata).  Il motivo è fondato. La decisione impugnata fa malgoverno del disposto dell’art. 1218 c.c., in base al quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. In sostanza, così come gli altri convenuti, D. S. e Azienda Ospedaliera, sono stati ritenuti responsabili per mancato assolvimento dell’onere di provare di avere adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni, non incombeva sulla parte attrice l’onere di dimostrare che P.G. F. “avesse consapevolezza della provenienza e della irregolarità dell’acquisto delle valvole”, spettando piuttosto al F. provare di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione ovvero che l’inadempimento era stato determinato da causa a lui non imputabile; con la precisazione che non è qui in contestazione, come sottolinea P. G.F. nel suo controricorso, la corretta esecuzione o meno dell’operazione medico-chirurgica di installazione della protesi, ma di quali siano gli obblighi di diligenza e di prudenza esistenti a carico di ciascun componente dell’equipe medica, a fronte della scelta di impiantare quella specifica valvola, risultata difettosa, considerando che la Corte territoriale ha riconosciuto, sulla scorta delle evidenze emerse dalla CTU, che: a) il malfunzionamento della valvola fu causato proprio dalle sue caratteristiche, b) si trattava di un prodotto innovativo, anche se non sperimentale; c) tale sua caratteristica accentuava l’onere di dimostrare di avere adottato tutti gli accorgimenti necessari ad accertare che fosse il prodotto più adatto da impiantare; d) non era impossibile per gli operatori apprezzare in sede di esecuzione chirurgica la presenza di alterazioni valvolari del tipo di quelle identificate nel corso in esame. P. G. F., dunque, come componente dell’equipe in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, era tenuto ad un obbligo di diligenza concernente non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, in quanto tali rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.  “Dal professionista che faccia parte sia pure in posizione di minor rilievo di una equipe si pretende pur sempre una partecipazione all’intervento chirurgico non da mero spettatore ma consapevole e informata, in modo che egli possa dare il suo apporto professionale non solo in relazione alla materiale esecuzione della operazione, ma anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza ed alla adozione delle particolari precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare” . La Corte ha cassato la sentenza  e rinviato la controversia, anche per la liquidazione delle spese.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.