Corso di formazione specifica in medicina generale – Nella interrogazione si rileva che in attuazione alla direttiva 86/457/CEE, l’articolo 5 della legge 30 luglio 1990 n. 212, recante delega al Governo per l’attuazione di direttive delle Comunità europee in materia di sanità e di protezione dei lavoratori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1990, n. 181 è stato istituito in Italia il corso di formazione specifica in medicina generale; il percorso formativo per il conseguimento del diploma di medico di “medicina generale”, oggi affidato alle regioni, prevede un esame di accesso a numero chiuso, ha durata triennale ed è articolato attraverso differenti tirocini formativi specifici, con giudizio finale; l’attuale approccio formativo delegato alle regioni è fonte di forte disomogeneità nella individuazione degli attori della formazione e – conseguentemente – della qualità degli stessi percorsi formativi; nell’ordinamento della maggior parte degli altri Paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Danimarca), la formazione dei medici dell’assistenza primaria avviene all’interno dell’università, sede istituzionalmente preposta alle attività di specializzazione medica post laurea. Si chiede se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per istituire quanto prima anche in Italia le scuole di specializzazione in “medicina generale”, promuovendo un’omogeneizzazione degli attuali percorsi formativi regionali e riportando opportunamente nel naturale alveo universitario tutte le attività di specializzazione medica post laurea).
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