Cassazione Penale Sentenza 8527/15. Spetta in ogni caso al medico curante non solo il compito di prospettare la certa inidoneità della terapia ayurvedica e le reali conseguenze cui avrebbe condotto l’abbandono del percorso terapeutico tradizionale, bensì il dovere di coinvolgere nel processo decisionale i soggetti istituzionali preposti alla tutela pubblica del minore (il medico di base, il giudice tutelare…) al fine di sollecitare un dialogo giuridicamente corretto e sostanzialmente più proficuo per l’individuazione del best interest del minore.
Secondo l’Art. 15 del Codice di Deontologia Medica il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia […]
Leggi la sentenza a cura di Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Autore: Redazione FNOMCeO