Lite tra medici per gestire un paziente

Cassazione Penale  Sentenza n. 26853/16 – Lite tra medici per gestire un paziente – La Corte di Cassazione ha affermato che le parole del medico (ma vai… vai a casa) rivolte alla collega non si riconducono ad un atteggiamento denigratorio ed a una volontà discriminatoria nei confronti della collega in quanto donna, ma piuttosto ad un giudizio inopportuno e negativo, ma in sé non sconveniente né riprovevole.

FATTO E DIRITTO: N.M.M., parte civile costituita nel procedimento a carico di I.M.E., ricorre, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale Avv. C. P., avverso la sentenza 2.4.15 del Tribunale di Campobasso che ha confermato la pronuncia assolutoria del locale giudice di pace, per il reato di cui all’art. 594 c.p., perché il fatto non costituisce reato.

Lamenta la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. per essere stato il ragionamento del giudice di secondo grado incentrato solo sull’esame della frase pronunciata dall’imputato, trascurando gli “specifici elementi probatori a sua disposizione, idonei a giustificare l’accoglimento dell’appello”,  senza dare conto della fonoregistrazione effettuata casualmente dalla N. ed acquisita agli atti, da cui era desumibile l’incidenza offensiva dell’espressione “ma vai… vai a casa”, pronunciata dall’imputato intervenuto in un confronto che la Dott.ssa N. stava avendo con i genitori di un paziente in ragione del comportamento imprudente da quest’ultimo tenuto in quanto incurante della diagnosi di “ematoma sotto durale con segni di recente sanguinamento”. Il tono borioso del Dott. I., il suo totale disinteresse dell’opinione medica della Dott.ssa N., l’essere l’imputato intervenuto alla presenza di infermieri e personale medico, erano elementi che aggravavano il senso offensivo della affermazione, ma il giudice di appello – lamenta la ricorrente con il secondo motivo – aveva confermato la sentenza assolutoria riferendosi al solo valore della frase, avulsa dal contesto complessivo della vicenda, senza considerare – ci si duole con il terzo motivo – che tali elementi comportamentali evidenziavano nell’imputato "il retaggio e la convizione della inferiorità della sua collega".

Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha ben considerato proprio il contesto in cui i fatti si sono svolti, cioè il reparto di neurochirurgia dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso presso cui lo I. e la N. prestavano servizio come medici, riconducendo correttamente l’atteggiamento complessivo di I.M.E. più che a un intento denigratorio nei confronti della collega, piuttosto ad un giudizio inopportuno e negativo.

Il giudice di appello ha sul punto evidenziato come l’intervento dello I. sia dipeso solo dal rimprovero rivolto dalla N. al paziente – per essersi questo alzato dal letto imprudentemente, a giudizio della odierna parte civile, in considerazione della diagnosi che lo riguardava –, il quale ultimo però proprio dallo I. era stato autorizzato a ciò.
Ed allora, lungi dall’essere stato lo I. animato da una volontà discriminatoria nei confronti della N. in quanto donna, come perspicuamente rilevato dal giudice di appello, l’espressione “ma vai… vai a casa”, pronunciata dall’imputato dopo aver chiesto alla collega spiegazioni sul perché aveva mosso rimproveri ai parenti del paziente alzatosi dal letto, correttamente è stata inquadrata – proprio complessivamente considerando il contesto in cui è maturata – come una reazione al ‘rimprovero’ della N., senza che potesse essere caricata di quel valore offensivo della persona e della sua dignità morale o addirittura di quella carica discriminatoria paventata dalla ricorrente.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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