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Falsità documentale in atto pubblico del medico competente

Cassazione Penale Sentenza n. 12400/16 – Falsità documentale in atto pubblico del medico competente – La Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori sottoposti a visita medica.

FATTO: Con sentenza pronunciata il 26.3.2015 la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 25.9.2013, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia C.C., in relazione ai reati di falsità materiale e di falsità ideologica commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo d’imputazione. Al C., in particolare, in qualità di medico del lavoro di una società cooperativa, si contesta di avere contraffatto, in concorso con il legale rappresentante della suddetta società, gli elettrocardiogrammi e l’esame spirometrico, atti facenti fede fino a querela di falso, di alcuni lavoratori, sovrapponendo alla data originariamente apposta, attraverso l’uso del "bianchetto", quella dell’8 giugno del 2009, e, di conseguenza, le attestazioni di idoneità al lavoro in cui si attestava falsamente che i predetti lavoratori erano stati giudicati idonei alla mansione lavorativa di operaio ad essi assegnata in quella data, laddove, in realtà, le relative visite mediche erano state effettuate nel pomeriggio del giorno successivo, vale a dire il 9 giugno del 2009.

DIRITTO: Il giudice di secondo grado, infatti, confermando la valutazione operata dal giudice del rito abbreviato, da un lato, ha correttamente ritenuto configurabile il delitto di falsità materiale nella alterazione della data apposta sui referti degli elettrocardiogrammi e degli esami spirometrici relativi ai lavoratori S., V. e Ve.; dall’altro, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la sussistenza del falso ideologico con riferimento alle attestazioni di idoneità al lavoro degli operai in precedenza indicati, pur riconoscendo la contraffazione di tali attestazioni nella parte in cui recano la data dell’8.06.2009, dimostrata dalla circostanza che esse non potevano risalire ad una data anteriore al 9.06.2009, "in cui sono stati effettuati gli accertamenti da cui è disceso il giudizio di idoneità" (cfr. p. 3 della sentenza oggetto di ricorso). Evidente, dunque, l’aporia interpretativa, che va sanata, tra l’avere riconosciuto, al tempo stesso, in relazione ai medesimi documenti (le attestazioni di idoneità al lavoro) l’avvenuta contraffazione e la sussistenza del falso ideologico. Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Palermo per nuovo esame, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati; esame che, ovviamente, involgerà anche il profilo dell’elemento soggettivo del reato, che in tema di falsità documentale in atto pubblico, sia essa materiale o ideologica, si presenta come dolo generico, il quale, tuttavia, non può essere considerato in "re ipsa", in quanto deve essere rigorosamente provato, dovendosi escludere il reato quando risulti che il falso deriva da una semplice leggerezza ovvero da una negligenza dell’agente, poichè il sistema vigente non incrimina il falso documentale colposo.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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