Cassazione Civile Sentenza n. 27799/17 – Tempo di vestizione/svestizione – Diritto alla retribuzione – Per quanto riguarda il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza in data 23/01/2012 la Corte d’Appello di L’Aquila, a conferma della sentenza del Tribunale di Pescara n. 202/2011 ha dichiarato il diritto di (Omissis), infermiere presso il Presidio Ospedaliero di Popoli ricadente territorialmente nell’ASL di Pescara, a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare/ricevere le consegne all’uscita e all’entrata dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi a un’effettiva e diligente prestazione, meritevoli pertanto di compenso economico. Avverso tale decisione ricorre l’Asl di Pescara. La Corte di Cassazione ha affermato che per quanto riguarda il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto. La Corte rigetta il ricorso