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Disfunzioni o condotte imputabili all’ASL quali potenziali cause del decesso del paziente

Cassazione Civile Disfunzioni o condotte imputabili all’ASL quali potenziali cause del decesso del paziente. Anche il pieno rispetto della normativa vigente al riguardo non esime affatto da responsabilità la struttura ospedaliera se, in relazione proprio a quelle condotte di partenza pur non ottimali, le condotte degli operatori siano valutate inadeguate. In tema di responsabilità contrattuale sussiste l’obbligo di erogare le prestazioni, oggetto di obbligazione contrattuale nel c.d. contratto di spedalità, con la massima diligenza e prudenza. Un nosocomio infatti oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, è tenuto in concreto a porre in essere, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente  ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso. Sentenza n. 21090/2015

FATTO: L’ASL di X ricorre per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Messina, in solo parziale accoglimento del suo gravame avverso la più ampia condanna pronunciata dal tribunale di Patti, la ha condannata a risarcire a G.G. – in proprio e quale genitrice superstite esercente la potestà (oggi responsabilità genitoriale) sul minore A.G., il danno patito in dipendenza del decesso del marito di lei A.G., seguito ad un gravissimo infortunio sul lavoro in data 10/07/195 e durante il suo successivo ricovero all’ospedale di Patti. Resiste con controricorso la G.

DIRITTO: La Corte di merito individua tempi eccessivi e ritardi ingiustificabili nella fase intermedia tra quella dell’accesso alla struttura di pronto soccorso e quella chirurgica, connessi al trasferimento del paziente in altra divisione, alla non tempestiva comunicazione dei decisivi dati degli esami di laboratorio ed all’effettivo avvio dell’intervento chirurgico, come pure – sia pure a livello meramente probabilistico – ad un aggravamento delle già serissime condizioni iniziali dovuto alle modalità di manipolazione del paziente – per la gravità ed evidenza delle lesioni ossee del bacino – durante la sua sottoposizione agli esami radiografici. La Corte di Cassazione rileva che non si tratta di sindacare le modalità di organizzazione delle strutture erogatrici dell’assistenza sanitaria di emergenza, né le regole, sovente di rango legislativo, che ne stabiliscono le dotazioni: piuttosto, anche il pieno rispetto della normativa vigente al riguardo non esime affatto da responsabilità la struttura ospedaliera se, in relazione proprio a quelle condotte di partenza pur non ottimali, le condotte degli operatori siano valutate inadeguate. In tema di responsabilità contrattuale sussiste l’obbligo di erogare le prestazioni, oggetto di obbligazione contrattuale nel c.d. contratto di spedalità, con la massima diligenza e prudenza. Un nosocomio infatti oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, è tenuto in concreto a porre in essere, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente  ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso. Pertanto con riferimento al caso di specie la Corte di Cassazione ha affermato che, accertata una potenziale incidenza causale delle negligenze o imprudenze, occorreva che la struttura ospedaliera, non limitandosi certo alla valutazione della diagnosi di accettazione ma sollecitando specifiche ulteriori indagini in questa direzione specifica o fornendo al riguardo affidabili elementi istruttori, desse la prova che, nonostante quegli inesatti adempimenti, la morte sarebbe giunta egualmente: valutazione prognostica da riferirsi al fatto della sopravvivenza del paziente per diverse ore ed al suo aggravamento proprio nella parte finale della degenza al pronto soccorso ed in camera operatoria. Tanto essendo mancato, ridonda a danno della struttura ospedaliera la situazione processuale che ne è derivata e la responsabilità va confermata definitivamente, parendo al riguardo immune dai denunciati vizi la valutazione in punto operata dalla Corte di merito

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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