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Comportamento illecito produttivo di danno erariale in rapporto ad irregolarità nella gestione dello studio e nella custodia dei ricettari

Corte dei Conti Sez. I Giurisd. Centrale di Appello Comportamento illecito produttivo di danno erariale in rapporto ad irregolarità nella gestione dello studio e nella custodia dei ricettari – Il Collegio ha affermato che  le prescrizioni sono avvenute in totale assenza di qualunque esigenza terapeutica, mentre la normativa di settore (art. 36 del DPR n. 270/2000 – Assistenza farmaceutica e modulario ) richiede che la prescrizione di medicinali avvenga, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni. I. N. e D.F  vanno in ogni caso ritenuti responsabili delle gravi omissioni e della deprecabile leggerezza con la quale sono stati da loro custoditi i timbri e i ricettari medici nell’ambito dello studio associato: pratiche, queste, che avrebbero senz’altro richiesto una maggiore attenzione, tanto più che anche secondo le prescrizioni del codice deontologico (art. 13) nel momento in cui il sanitario sottoscrive una ricetta prescrivendo un farmaco si rende personalmente responsabile della spesa di fronte al Servizio sanitario nazionale.

FATTO
: La Sezione giurisdizionale per il Lazio ha condannato gli odierni appellanti al pagamento in favore dell’erario, rispettivamente, di euro 841.379,22 Nazzareno I. e di Euro 704.626,20 Federica D., oltre ad interessi e spese di giudizio per gli episodi di truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale accertati a seguito di indagini della Guardia di Finanza e costituenti oggetto anche di  procedimento penale.Nel corso delle indagini riguardanti il suddetto procedimento penale era emerso che numerose confezioni di medicine, contenenti il principio attivo denominato INTERFERONE Alfa – 2 A Pegilato, curativo dell’epatite B e C, erano state prescritte a favore di soggetti di nazionalità egiziana, con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, dai medici convenzionati D. (nella misura di 365 ricette dal maggio 2005 al giugno 2006) e I. (nella misura di n. 432 ricette nello stesso periodo) senza che fosse stato rilasciato l’obbligatorio piano terapeutico da parte di uno specialista e senza alcuna giustificazione terapeutica.

DIRITTO: Il Collegio non può non rammentare che dalla documentazione acquisita emerge infatti che sono state rinvenute moltissime ricette mediche riferite a persone che non erano pazienti dello studio, anche di nazionalità egiziana. Molti degli intestatari delle ricette provenienti dallo studio ove prestavano la loro opera i due medici ignoravano che fosse stato prescritto un farmaco a loro nome. Molti codici fiscali sono risultati errati e tutte le prescrizioni riportavano il codice di esenzione 016, per cui il costo del farmaco era a totale carico del Servizio sanitario nazionale. E comunque, anche a voler accedere alla tesi adombrata dagli interessati, che nelle loro difese hanno ipotizzato un probabile furto di timbri e ricettari ad opera di ignoti, deve ritenersi l’ infondatezza delle argomentazioni tendenti ad escludere le rispettive responsabilità poiché i medesimi vanno in ogni caso ritenuti responsabili delle gravi omissioni e della deprecabile leggerezza con la quale sono stati da loro custoditi i timbri e i ricettari medici nell’ambito dello studio associato: pratiche, queste, che avrebbero senz’altro richiesto una maggiore attenzione, tanto più che anche secondo le prescrizioni del codice deontologico (art. 13) nel momento in cui il sanitario sottoscrive una ricetta prescrivendo un farmaco si rende personalmente responsabile della spesa di fronte al Servizio sanitario nazionale.Va poi rilevato che le prescrizioni sono avvenute in totale assenza di qualunque esigenza terapeutica, mentre la normativa di settore (art. 36 del DPR n. 270/2000 – Assistenza farmaceutica e modulario ) richiede che la prescrizione di medicinali avvenga, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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