IRAP PROFESSIONISTI

Cassazione Civile Ord. n. 891/17 – IRAP PROFESSIONISTI – In tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Toscana che il 7.4.14 ha riformato la decisione della CTP di Massa Carrara e ha accolto la domanda di (Omissis), perito industriale, nella parte diretta ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006. Il contribuente resiste con controricorso. La sentenza d’appello stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione perché ” E’ dimostrato… che le prestazioni affidate a terzi, in ogni caso per importi non significativi rispetto al volume d’affari, non rappresentano un’organizzazione autonoma capace di integrare la fattispecie tipica dell’ausilio portato da dipendenti”. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP, il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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