Recesso del medico di medicina generale

Sentenza Tar Campania n. 2981/16 – Recesso del medico di medicina generale e assegnazione incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale – Il Tar Campania ha affermato che il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti; ne consegue che al preavviso di recesso di cui all’art. 19, comma 1, lett. c), dell’A.C.N. di Medicina generale non può essere attribuito una valenza meramente economica (in relazione all’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso), in quanto la sua previsione ha la evidente finalità di consentire alla amministrazione sanitaria di poter adottare medio tempore gli atti organizzativi necessari per evitare disfunzioni e/o interruzioni nella erogazione del servizio sanitario, rispetto alla quale (finalità) l’interesse della ricorrente ha carattere necessariamente recessivo.

FATTO E DIRITTO: M. E. propone ricorso contro la Regione Campania per l’annullamento  del decreto dirigenziale n. 221 del 21 settembre 2010, con il quale la Regione Campania ha approvato le graduatorie definitive degli ammessi alle assegnazione degli incarichi di assistenza primaria e continuità assistenziale, relativi alle zone carenti per gli anni 2007 e 2008, unitamente all’elenco degli esclusi. La ricorrente premette di aver presentato, sulla base del decreto dirigenziale n. 107 del 18 maggio 2009, domanda per l’assegnazione delle zone carenti di Assistenza primaria e di continuità assistenziale per gli anni 2006/2007/2008 e di essere stata inclusa, senza riserva, nelle graduatorie provvisorie, approvate con decreto n. 115 del 4 maggio 2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 12 maggio 2010.

Le amministrazioni resistenti sostengono che la ricorrente, non essendo in possesso (al momento della presentazione della domanda) dei requisiti per poter essere inserita nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di assistenza primaria, non avrebbe interesse concreto ed attuale al presentazione del ricorso in esame. La ricorrente contesta l’assunto posto dalla amministrazione alla base del provvedimento di esclusione, evidenziando di aver presentato in data 11 giugno 2009 le proprie dimissioni dal predetto incarico e di aver restituito in data 25 giugno 2009 alla A.s.l. SA/1 il ricettario e il timbro regionale. Sennonché l’art. 19, comma 1, lett. c) dell’A.C.N. di Medicina generale dispone testualmente: “1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:…… c) per recesso del medico da comunicare all’Azienda con almeno un mese di preavviso in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi”.

Ne consegue che il rapporto convenzionale instaurato dalla ricorrente con la A.s.l. SA/1 non poteva ritenersi risolto illico et immediate per effetto della semplice comunicazione di dimissioni presentata dalla ricorrente in data 11 giugno 2009. Il Collegio deve rilevare che il servizio svolto dai titolari di incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale costituisce servizio pubblico che deve essere assicurato senza soluzione di continuità agli utenti; ne consegue che al preavviso previsto dalla disposizione contrattuale sopra richiamata non può essere attribuita una valenza meramente economica (in relazione all’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso), in quanto la sua previsione ha la evidente finalità di consentire alla amministrazione sanitaria di poter adottare medio tempore gli atti organizzativi necessari per evitare disfunzioni e/o interruzioni nella erogazione del servizio sanitario, rispetto alla quale (finalità) l’interesse della ricorrente ha carattere necessariamente recessivo.

(Riproduzione riservata)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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