Suicidio in cella, assolto medico di guardia

Cassazione Penale Sentenza n. 39028/16 – Suicidio in  cella, assolto medico di guardia – La Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che per configurare l’elemento soggettivo della colpa per violazione di una regola precauzionale è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 16.11.2010 il Tribunale di Biella assolveva, perché il fatto non costituisce reato, (Omissis) dal delitto di cui all’art. 589 c.p. per l’omicidio colposo in danno di (Omissis). All’imputata era stato addebitato che, in qualità di medico di guardia della Casa Circondariale di Biella, in presenza di un detenuto, il (Omissis), con disturbi psichici, disagio ed insofferenza da questi manifestati verso il compagno di cella, aveva disposto la sua restrizione in una cella di isolamento, senza sorveglianza e senza che fossero asportate le lenzuola dal materasso, di tal che il (Omissis) si suicidava alle ore 22.35 del 22.3.2003 per impiccagione alla inferriata della cella. Ha ritenuto il giudice di merito che nella condotta dell’imputata non si potesse rinvenire alcun profilo di colpa. Invero il suo alloggiamento nel reparto di isolamento era stato determinato dal fatto che era l’unico luogo che aveva celle singole e la sua allocazione in quel reparto si giustificava con gli intenti aggressivi manifestati nei confronti del compagno di cella. La Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che per configurare l’elemento soggettivo della colpa per violazione di una regola precauzionale è necessario sussista la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. Nel caso in esame il giudice di merito ha ritenuto che per la (Omissis) non sussistesse ex ante la concreta prevedibilità dell’evento, ciò in quanto gli specialisti del Sestante avevano rilevato la stabilizzazione della situazione clinica del (Omissis), tanto da reinserirlo nell’ordinario circuito carcerario. Pertanto correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto corretta ed adeguata la misura cautelare adottata dall’imputata, di vigilanza visiva ogni dieci minuti, peraltro finalizzata ad evitare eventuali escandescenze e non per prevenire intenti suicidari, che la storia clinica del detenuto non consentivano di ritenere prognosticamente probabili.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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