Irap studi associati

Cassazione Civile Sentenza n. 11327/16 – Irap studi associati – La Corte di Cassazione ha affermato che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Infatti l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.

FATTO E DIRITTO. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR del Molise n. 50/03/2008 che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dei contribuenti G.A. e C.G., componenti dello studio legale associato G. – C. nei confronti del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 1998, 1999 e 2000. La CTR, in particolare, affermava la carenza del presupposto impositivo, costituito dall’autonoma organizzazione, rilevando l’assenza di elementi organizzativi pregnanti, quali l’impiego di ingenti capitali e di gestione del personale, evidenziando altresì la mancanza di significative spese e costi di gestione, nonché l’utilizzo di modesti capitali e beni strumentali di esiguo valore. La Corte di Cassazione ha affermato che l’esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Nel caso di specie la CTR ha escluso l’applicabilità dell’Irap senza indicare alcun elemento rilevante al fine di escludere che il reddito prodotto fosse ascrivibile all’organizzazione costituita dal predetto studio associato e derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. 24058/2009, 17136/2008), a fronte delle contrarie evidenze indicate dall’Agenzia delle entrate, sia in relazione alla disponibilità di un appartamento di proprietà, sede dell’esercizio dell’attività professionale, che di spese per beni strumentali (per un valore di oltre 30.000,00 Euro) e per collaboratori. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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