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Dirigenza medica – Istituto della sostituzione – Mansioni superiori

Cassazione
Civile 
Dirigenza medica – Istituto della
sostituzione – Applicabilità  dell’art. 2103 cc -Mansioni superiori

La Corte di Cassazione ha affermato che, con specifico riferimento al
caso di sostituzione, non trova applicazione l’art. 2103 c.c. perché
dette sostituzioni non possono essere configurate come mansioni
superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico
della dirigenza sanitaria. Al sostituto non spetta il trattamento
accessorio del sostituito, e cioè del dirigente con incarico di
direzione di struttura complessa, bensì un’indennità detta appunto
sostitutiva. Sentenza n. 16299/15

FATTO:
La Corte di appello di Salerno, riformando la sentenza del Tribunale di
Salerno, accoglieva la domanda del dirigente medico in epigrafe,
proposta nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno, avente ad
oggetto il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione della
retribuzione prevista per i dirigenti di struttura complessa, ed in
particolare delle indennità accessorie, in ragione della sostituzione
affidatagli dalla predetta ASL del dirigente con incarico di direzione
di struttura complessa per la quale gli era stata riconosciuta, da una
certa epoca, la sola indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL
per il quadriennio 1998-2001 della Area della dirigenza medica e
veterinaria del S.S.N. A base del decisum la predetta Corte poneva il
fondante rilievo secondo il quale, avendo l’Azienda omesso di espletare
tempestivamente la procedura per il conferimento dell’incarico di
struttura complessa, nelle more del quale al medico in causa era stato
conferito l’incarico di sostituzione, non poteva a quest’ultimo non
essere riconosciuto il trattamento economico rivendicato considerato il
lungo arco temporale di sostituzione anche oltre il periodo consentito
dal richiamato art. 18 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 della Area
della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Avverso questa sentenza
la nominata ASL ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.
Resiste con controricorso la parte intimata che propone impugnazione
incidentale condizionata sostenuta da due censure.

DIRITTO:
Preliminarmente va puntualizzato che, nella specie, non trova
applicazione la disciplina codicistica di cui all’art. 2103 c.c. sulle
mansioni del lavoratore ed in particolare quella relativa
all’assegnazione di mansioni superiori, atteso che l’operatività di tale
normativa, con riferimento alla dirigenza, è esclusa dall’art. 19 del
D.Lgs. n. 165/01 e prima ancora dalle disposizioni del D.Lgs. n. 502/92.
Con specifico riferimento al caso di sostituzione, non trova
applicazione l’art. 2103 c.c. perché dette sostituzioni non possono
essere configurate come mansioni superiori in quanto avvengono
nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Emerge,
poi, dalla previsione in esame, che al sostituto non spetta il
trattamento accessorio del sostituito, e cioè del dirigente con incarico
di direzione di struttura complessa, bensì un’indennità detta appunto
sostitutiva. Inoltre dalla disposizione in esame si desume che la
fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni disciplinate
dall’art. 18 in parola prevedendo questo, al comma 4°, specificamente
che "nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del
rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è
consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le
procedure di cui ai DPR 483 e 484/1997  ovvero dell’art. 17 bis del
D.Lgs. 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a
dodici". Non ritiene, tuttavia, questo Giudice di legittimità, che in
caso di mancato rispetto del termine anzidetto spetti al sostituto il
trattamento accessorio del sostituito e tanto perché una previsione di
tal genere manca del tutto ed una diversa soluzione non si potrebbe
certamente fondare, per le anzidette ragioni, sulla regola di cui
all’art. 2103 c.c.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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