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Sulla razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale

Tar
Lombardia, Milano – Sentenza n. 583/16 – Sulla razionalizzazione del
servizio di continuità assistenziale
– Il Tar Lombardia ha affermato che
la competenza a stabilire il fabbisogno dei medici di continuità
assistenziale di ciascuna singola ASL è della Regione e non dell’ASL. Un
diverso rapporto medico/popolazione, in aumento o in diminuzione, deve
essere concordato nell’ambito degli Accordi regionali.

FATTO E DIRITTO:
Il Sindacato medici italiani ha proposto ricorso contro l’Asl di Como
per l’annullamento della delibera del Direttore Generale della ASL di
Como n. 543 del 19 settembre 2013, per 15 giorni consecutivi nell’Albo
Pretorio della ASL avente ad oggetto prime determinazioni in materia di
razionalizzazione del servizio di continuità assistenziale, rilevazioni
incarichi vacanti primo semestre 2013. Il Sindacato medici italiani ha
quindi  impugnato la rilevazione incarichi vacanti primo semestre 2013
effettuata dall’ASL di Como, nella parte in cui non prevede un numero di
posti di medicina generale conformi ai limiti di legge, per i seguenti
motivi. Il Tar Lombardia ha affermato che il ricorso è fondato. L’art.
64 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502 del
1992, stabilisce che “1. Al fine di consentire una programmazione
corretta ed efficiente del servizio di continuità assistenziale nelle
singole Aziende, le Regioni definiscono, anche sulla base delle proprie
caratteristiche orogeografiche, abitative e organizzative, il fabbisogno
dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola ASL, che è
determinato secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti
residenti (…) 3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza
definiti, un diverso rapporto medico/popolazione. La variabilità di tale
rapporto, in aumento o in diminuzione, deve essere concordata
nell’ambito degli Accordi regionali e comunque tale variabilità non può
essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.2. La
norma è chiara nello stabilire che la competenza a stabilire il
fabbisogno dei medici di continuità assistenziale di ciascuna singola
ASL è della Regione e non dell’ASL. In secondo luogo è chiaro che un
diverso rapporto medico/popolazione, in aumento o in diminuzione, deve
essere concordato nell’ambito degli Accordi regionali. Nell’ambito di
tali variazioni rientra anche la ridefinizione dei carichi di lavoro dei
medici che incida sul rapporto numerico tra medici e popolazione. Ne
consegue che le deliberazioni impugnate sono illegittime in quanto
introducono una sperimentazione su un organico di complessivi 72 medici
(vedi il punto d della deliberazione n. 543 del 19/09/2013), senza
preventivo accordo con le Organizzazioni sindacali e nell’esercizio di
una competenza che spetta alla Regione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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