Tar Lazio Sentenza n. 2225/17 – Preparazioni magistrali a scopo dimagrante – Il Tar Lazio ha affermato che è legittimo il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti singolarmente i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furoseminde, metformina, bupropione e topiramato. La contestata limitazione dei citati principi attivi per la preparazione dei farmaci magistrali a scopo dimagrante è stata avallata dal richiesto parere dell’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha messo chiaramente in evidenza la pericolosità e i rischi derivanti per la salute pubblica.
FATTO E DIRITTO: Viene impugnato il D.M. 4.8 2015 con cui il resistente Ministero della salute ha disposto:a) il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti singolarmente i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furoseminde, metformina, bupropione e topiramato;b) ha esteso il suddetto divieto anche alla possibilità di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi in questione. Il Tar Lazio ha affermato che è legittimo il divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti singolarmente i principi attivi triac, clorazepato, fluoxetina, furoseminde, metformina, bupropione e topiramato. Il Collegio ha osservato, inoltre, che il contestato decreto è stato adottato in corretta applicazione del principio di precauzione, in linea con l’insegnamento in materia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale, con riguardo alla declinazione concreta del principio de quo (Sez. VI, 10 aprile 2014, n. 269), ha chiarito che sebbene “quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (…), la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche”, ancorché “(…) qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive". La contestata limitazione dei citati principi attivi per la preparazione dei farmaci magistrali a scopo dimagrante è stata avallata dal richiesto parere dell’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha messo chiaramente in evidenza la pericolosità e i rischi derivanti per la salute pubblica. Tali elementi di per sé sono idonei a giustificare l’adozione del contestato DM. Il proposto gravame deve essere rigettato).