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Corte di Cassazione Civile: prescrizione della remunerazione dei medici specializzandi

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE –Remunerazione medici specializzandi: prescrizione. Se laspecializzazione è iniziata prima del 1 gennaio 1983 e terminatadopo tale data non vi è alcun diritto ad alcun risarcimento(sentenza nr. 5275/14).

FATTO: I medici —, —, —-, —-,—-, —, — e — hanno proposto ricorso per cassazione contro laPresidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione,il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di NapoliFederico II, avverso la sentenza del 19 marzo 2012, con la quale laCorte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello di essi ricorrenti edi un altro medico avverso la sentenza n. 2514 del 2005, con cui ilTribunale di Roma, aveva – per quanto ancora interessa – rigettatoper intervenuta prescrizione quinquennale la domanda, da loro edall’altro medico proposta per ottenere, in relazione allafrequentazione in anni nei quali lo Stato italiano era già divenutoinadempiente alle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE di uncorso di specializzazione col rilascio del relativo diploma, ilriconoscimento dell’adeguata remunerazione che il corso avrebbedovuto avere se organizzato secondo le prescrizioni delle dettedirettive, nonché il risarcimento del danno (e, subordinatamente, unindennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., domanda anch’essa rigettatadal Tribunale). La Corte territoriale ha ritenuto corretta lavalutazione del Tribunale in ordine al carattere quinquennale dellaprescrizione della pretesa ed al suo decorso dalla data di entrata invigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, disattendendo la tesi degliappellanti che prospettava la decorrenza dalle sentenze della Cortedi Giustizia CE del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000. LeAmministrazioni intimate hanno resistito con congiunto controricorso

DIRITTO: La Corte Suprema diCassazione rileva “che avendo gli specializzandi iscrittisi a corsidi specializzazione anteriormente al 31 dicembre 1982 frequentato uncorso che legittimamente sul piano del diritto comunitario erainiziato in una situazione nella quale lo Stato italiano non eraancora divenuto inadempiente all’obbligo di ottemperare alle notedirettive ed essendo l’obbligo statuale di adempiere le direttivecorrelato all’organizzazione del corso nella sua completezza e,quindi, fin dal suo inizio, deve ritenersi che la situazione diinadempienza dello Stato verificatasi a far tempo dal 1 gennaio 1983fosse riferibile soltanto all’organizzazione di corsi dispecializzazione a far tempo da quella data e, quindi, a corsiiniziati da essa. Con la conseguenza che il diritto nascente dallasituazione di inadempienza non poteva riguardare i medici che aquella data stavano frequentando già corsi di specializzazioneiniziati anteriormente, in quanto ciò si sarebbe risolto in unasorta di inammissibile retroattività degli effettidell’inadempimento statuale, cioè del fatto costitutivo del dirittodei singoli che dopo il 31 dicembre 1982 si vennero a trovare nellecondizioni di fatto in cui, se le direttive fossero state adempiute,avrebbero potuto beneficiare dei diritti da esse previsti: talicondizioni di fatto erano, infatti, riferibili all’inizio del corsodi specializzazione dopo il 31 dicembre 1982 e non alla frequenza diun corso iniziato anteriormente”. La Corte Suprema quindi precisache la domanda del ricorrete, dunque, risulterebbe legittimamenterigettata, in base al seguente principio di diritto: "In tema diDirettive CEE 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, così come modificate dallaDirettiva n. 82/76/CEE, riguardanti l’organizzazione dei corsi dispecializzazione medica, a seguito dell’inadempimento statuale adesse, verificatosi il 31 dicembre 1982, non insorse alcun diritto alrisarcimento del danno a favore dei medici che a quella data avevanogià iniziato il loro corso di specializzazione (così Cass. n. 21719del 2012). Da ultimo nello stesso senso Cass. n. 17067 del 2013”.Infine in ordine al termine di prescrizione il Collegio ha chiaritoche “il diritto al risarcimento del danno da inadempimento delladirettiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE en. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguitocorsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 1 gennaio1983 all’anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se dettadirettiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essaprevisti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999,art. 11".

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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