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Dirigenti medici e retribuzione delle ore di lavoro straordinario

Cassazione Civile  – Dirigenti medici e retribuzione delle ore di lavoro straordinario –  La Corte di Cassazione ha rilevato che le ore di lavoro straordinario espletate dai dirigenti medici per eseguire il servizio di guardia notturno e/o festivo, quando non possono essere recuperate con riposi compensativi, debbono essere retribuite. Inoltre nessuna norma afferma che il diritto del medico ad essere compensato per il lavoro notturno o festivo possa essere soddisfatto nei soli limiti di capienza del Fondo. Sentenza n. 21262/15

FATTO: La Corte d’appello di Genova ha confermato le sentenze del Tribunale di Genova, non definitiva e definitiva, con cui il primo giudice aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti, medici dipendenti dell’Azienda Ospedaliera (OMISSIS), ad essere retribuiti ex art. 16 del CCNL 2000 e art. 19 CCNL 1996 per le ore di lavoro straordinario espletate per eseguire il servizio di guardia notturno e/o festivo che non avevano potuto recuperare con riposi compensativi a causa dell’insufficienza dell’organico nel periodo 1/7/98 al 2003.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che i giudici di merito hanno letto e rettamente interpretato la funzione del Fondo e la sua disciplina volta a porre le regole per costituire la provvista, norme dirette all’amministrazione non derogabili e finalizzate a finanziare un servizio primario. La Corte territoriale, infatti, ha rilevato che nessuna norma affermava che il diritto del lavoratore ad essere compensato per lavoro notturno o festivo potesse essere soddisfatto nei soli limiti di capienza del Fondo. Infatti le norme contrattuali indicano il Fondo dal quale attingere per il pagamento, ma non affermano che il lavoro straordinario possa essere compensato solo nei limiti di capienza delle stesso. La lettura dell’art. 19 consente di escludere, così come affermato dalla Corte, che il compenso per lavoro straordinario sia dovuto nei limiti di capienza del Fondo. Circa, inoltre, la mancanza di prova dell’impossibilità per i medici di godere di riposi compensativi in alternativa al pagamento dei compensi la Corte ha affermato, da un lato, che l’effettuazione da parte dei dirigenti medici delle ore di lavoro straordinario e l’entità di questi per espletare il servizio di guardia medica notturna e/o festiva accertato dal Tribunale era questione coperta da giudicato. Dall’altro lato, la Corte ha ritenuto provato sulla base dell’istruttoria svolta e della documentazione prodotta, con argomentazione in fatto adeguatamente motivata, l’impossibilità per i dirigenti medici di ricorrere, in alternativa alla percezione del compenso per lavoro straordinario, ai riposi compensativi

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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