Certificati medici

Cassazione Penale Sentenza n. 11540/2017 – Certificati medici – Risponde del reato di cui all’art. 374-bis c.p. (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale) colui che chiede ad un medico di redigere una certificazione nella quale sia attestata una falsa diagnosi, dichiarando tramite il citato certificato medico prodotto all’A.G. di essere affetto da una patologia, in realtà inesistente, e di essere impedito a partecipare ad un’udienza.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 21/10/2015 la Corte di appello di Milano ha confermato quella del Tribunale di Milano in data 21/2/2012, con cui S.A. è stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 481 e 374-bis cod. pen. e condannato, previa unificazione ex art. 81 cod. pen. e previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione (anni due, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi quattro, infine aumentata ex art. 81 cod. pen.). 2. Ha presentato ricorso lo S.. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 481 cod. pen. , per aver chiesto ad un medico di redigere una certificazione nella quale era stata attestata una falsa diagnosi, nonché del delitto di cui all’art. 374-bis cod. pen. , per aver dichiarato tramite il citato certificato medico prodotto all’A.G. di essere affetto da una patologia, in realtà inesistente, e di essere impedito a partecipare ad un’udienza dinanzi al Tribunale di Parma. Il ricorso non si occupa direttamente del secondo reato ma pretende di contestarne la configurabilità sulla base di doglianze riferite al primo. Sta di fatto che si formulano censure di merito e comunque manifestamente infondate, in ordine a temi sui quali i Giudici di merito si sono correttamente soffermati. Costoro hanno infatti rilevato che il ricorrente, a suo dire, adducendo di non sentirsi troppo bene, aveva chiesto un certificato medico per giustificare la sua assenza al Tribunale di Parma, ed hanno peraltro aggiunto che tale certificato medico non era stato preceduto da alcuna visita del paziente e recava la diagnosi di "sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale" e la prescrizione di riposo per la terapia del caso, da ritenersi incompatibili con i frenetici spostamenti dello S. nei giorni 14 e 15 gennaio 2009, attestati dalle diverse celle telefoniche impegnate dal cellulare ricorrente in quelle due giornate, e con l’osservazione diretta da parte della P.G. nei giorni immediatamente precedenti e successivi. La circostanza che fosse stata chiesta una certificazione medica con uno scopo preciso, non preceduta da alcuna visita, vale di per sé a sgomberare il campo dalla deduzione difensiva secondo cui l’inosservanza della prescrizione da parte del ricorrente non varrebbe ad attestare la falsità di una diagnosi che il medico non avrebbe potuto compiutamente formulare. L’art. 374-bis cod. pen. contempla, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all’autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare relativi all’imputato. Il ricorso deve essere peraltro dichiarato inammissibile nel resto, cioè con riguardo al reato di cui all’art. 374-bis cod. pen. , ben potendosi a tal fine scindere ogni singolo capo (sul punto si rinvia a Cass. Sez. U. n. 6903 del 27/5/2016, Aiello).Ne discende che non può dirsi decorso con riguardo al reato di cui all’art. 374-bis cod. pen. , il termine di prescrizione).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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