Cassazione Civile Sent. n. 1820/17 – IRAP PROFESSIONISTI – In tema di IRAP l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività.
FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di (Omissis) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2512/28/2014, depositata in data 15/04/2014, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici di appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che la presenza di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile (un personale computer, alcune stigliature-mobili d’ufficio ed un’autovettura) non era idonea a configurare il requisito dell’autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di IRAP l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.