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Consiglio di Stato: le Regioni non possono intervenire in materia di competenze professionali degli iscritti agli albi

Consiglio di Stato: Le Regioni non possono intervenire in materia di competenze professionali degli iscritti agli albi – La Regione non può con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale. (Sentenza n. 2944/15)

FATTO: Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per l’ Emilia Romagna, sede di Bologna, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, unitamente agli altri ordini e collegi provinciali indicati in epigrafe quali parti convenute, proponevano impugnativa, per dedotti motivi di incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere in diversi profili, contro la deliberazione della Giunta regionale dell’ Emilia Romagna n. 1652 del 5 novembre 2007, recante avviso pubblico – nel quadro della normativa europea in tema di piani di sviluppo rurale e sul sistema di consulenza aziendale per le aziende agricole beneficiarie di aiuti diretti – per la presentazione di offerte di servizi per l’implementazione del c.d. catalogo verde. Con sentenza n. 3474 del 2008 il T.A.R. adito – riconosciuta la legittimazione degli ordini professionali ricorrenti a gravarsi avverso il deliberato della Regione e la legittimità dell’avviso impugnato nella parte in cui consentiva l’accesso al sistema di consulenza aziendale anche a consulenti non iscritti all’albo professionale – accoglieva il ricorso limitatamente al terzo e quarto mezzo di impugnativa, con i quali era sostenuta l’arbitrarietà del requisito di esperienza professionale (almeno biennale) per lo svolgimento dell’attività di consulenza da parte del professionista già scritto all’albo ed in possesso del titolo di abilitazione.

DIRITTO: L’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi – con scelta a livello di provvedimento amministrativo – al valore abilitante dell’iscrizione. Se siffatta scelta può ritenersi adeguata e ragionevole per chi in possesso del solo titolo di studio intenda svolgere la consulenza aziendale per accedere agli aiuti comunitari, altrettanto non può dirsi per chi è abilitato a regime ex lege e a rendere le prestazioni di cui trattasi. Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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