Cassazione Civile Sent. n. 856/17 – Licenziamento del medico per abbandono del posto di lavoro – La condotta addebitata al medico, di non aver risposto al cercapersona ove era stato interpellato durante il turno, non configura il contestato abbandono del posto di lavoro. “Il fatto che normalmente si proceda alla ricerca telefonica del medico di turno non sarebbe in contraddizione con la conclusione secondo la quale l’abbandono del posto di lavoro contestato al medico possa aversi soltanto quando non dia esito neppure la ricerca fisica nei luoghi destinati alla permanenza notturna”.
FATTO E DIRITTO: Con la sentenza n. 224 del 2014 , la Corte d’appello di Milano rigettava il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, confermando l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria, aveva accolto l’impugnativa proposta da (Omissis), medico presso il Centro cardiologico (Omissis), avverso il licenziamento intimatogli per aver abbandonato il posto di lavoro durante il turno nella notte tra il 1 e il 2 settembre 2012. La Corte territoriale confermava la sentenza del primo giudice laddove aveva ritenuto che la condotta addebitata al medico, di non aver risposto al cercapersona ove era stato interpellato durante il turno, non configurasse il contestato abbandono del posto di lavoro previsto dalla lettera f) dell’art. 11 del CCNL, ma al più la sospensione del lavoro senza giustificato motivo sanzionabile ai sensi dell’art. 11 lett. b) con la sospensione. La Corte di Cassazione ha rilevato che incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la fondatezza dell’addebito; sarebbe stato pertanto suo onere dimostrare che il medico non solo non aveva risposto al cercapersona e non era presente nel reparto, ma che si era allontanato dalla struttura, così realizzando l’abbandono del posto di lavoro secondo l’accezione che ne ha dato la Corte di merito. Il fatto che normalmente si proceda alla ricerca telefonica del medico di turno non sarebbe in contraddizione con la conclusione secondo la quale l’abbandono del posto di lavoro contestato al medico possa aversi soltanto quando non dia esito neppure la ricerca fisica nei luoghi destinati alla permanenza notturna. Il fatto che in precedenti occasioni il dr.(Omissis) fosse stato reperito presso la stanza destinata al pernottamento del personale medico non era di per sé idoneo a qualificare la condotta da ultimo contestata come abbandono del posto di lavoro. Poiché peraltro non risulta che le condotte precedenti avessero determinato alcuna conseguenza disciplinare per il medico, resta confortato l’assunto della Corte d’appello secondo il quale esse non erano di tale gravità da determinare il recesso ad nutum. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati