CORTE DEI CONTI (Sez. Toscana) – Licenziamento illegittimo di medici: risponde il Direttore generale e il Respondabile dell’Ufficio Legale per il danno erariale. Due medici, i dottori —- e —–, all’unisono si erano rifiutati di coadiuvare il dirigente del reparto di ostetricia nell’esecuzione del taglio cesareo d’urgenza a una paziente partoriente, poiché evidentemente non lo ritenevano necessario. Il taglio cesareo era stato poi praticato e nessuna conseguenza negativa avevano riportato la madre e il bambino. Il DG e il responsabile dell’ufficio legale avevano irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso al dott. —- (con nota prot. n. 28993 del 31 maggio 2007) e alla dott.ssa —- (con nota prot. n. 28988 del 31 maggio 2007), nonostante il Comitato dei Garanti affermava che i fatti imputabili ai due sanitari, "per quanto siano configurabili come un non diligente adempimento dei propri obblighi non presentano quegli estremi di gravità, né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo, che sono necessari per integrare una giusta causa di recesso ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile".
Avverso i suddetti provvedimenti, i due medici avevano proposto autonomi ricorsi (in data 28 giugno la dott.ssa —– ed in data 2 luglio il dott. —– ) ex articolo 699 bis e art. 700 del codice di procedura civile, davanti al Tribunale d Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro.
La Corte dei Conti rileva che “la Suprema Corte aveva osservato espressamente che: “Nel caso di contestazione del mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero dell’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente di una P.A., il potere di intimazione del licenziamento, da parte dell’ente datore di lavoro, per giusta causa è condizionato, costituendone un indefettibile presupposto, dall’emissione del parere obbligatorio e vincolante del comitato dei garanti, previsto dall’art. 21 del d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 14 del d. lgs. n. 80 del 1998 (successivamente recepito nell’art. 22 del d. lgs. n. 165 del 2001) in funzione di garanzia ed a tutela del lavoratore contro la discrezionalità assoluta degli organi politici. Conseguentemente, mancando tale presupposto, deve ritenersi che il provvedimento di licenziamento risulta (come nella fattispecie) adottato in carenza di potere, donde la sua nullità ed inefficacia con la correlata prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale e il derivante obbligo, in capo all’ente datore di lavoro, di corrispondere, sino all’effettiva reintegrazione del dipendente, le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in ordine all’incarico dirigenziale (queste ultime, ovviamente, sino all’originaria scadenza dell’incarico stesso)” (Cass. L. 20.2.2007 n.3929/2007)”. Pertanto la Corte dei Conti ha concluso che il DG e il responsabile dell’ufficio legale – ciascuno per le funzioni ricoperte – sono responsabili del danno causato alla AUSL di appartenenza per effetto di un illegittimo procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento di due medici risultati poi vittoriosi nel giudizio del lavoro di reintegra; essi pervicacemente hanno inteso prima irrogare una sanzione sproporzionata rispetto all’illecito contestato (violando appunto il principio della proporzionalità), prescindendo dal parere vincolante del Comitato dei Garanti e, poi, hanno insistito nella strenua difesa in giudizio dell’amministrazione, esponendo l’azienda sanitaria ad un esborso inutile che si quantifica, proprio nelle singole voci contestate dalla Procura, pari alla spesa conseguente alla gestione contenziosa del licenziamento, per un totale di € 50.926,70.
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