La medicina di gruppo non paga l’IRAP

Cassazione Civile Sentenza n. 7291/16 – La medicina di gruppo non paga l’IRAP – La Corte di Cassazione ha affermato che la medicina di gruppo non è assimilabile all’associazione fra professionisti, e che la spesa sostenuta per la collaborazione di terzi, vale a dire la quota per il  servizio di segreteria telefonica e per prestazioni infermieristiche, è di modesta e contenuta entità, non idonea ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione postulata dalle norme impositive.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l’appello di Caio, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive per gli anni 2005 e 2006, nonché per il 2004 ad eccezione dell’acconto, in relazione al reddito conseguito per l’attività di medico chirurgo in medicina di gruppo. Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che la medicina di gruppo non fosse assimilabile all’associazione fra professionisti, e che la spesa sostenuta per la collaborazione di terzi, vale a dire la quota per il  servizio di segreteria telefonica e per prestazioni infermieristiche, era di modesta e contenuta entità, non idonea ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione postulata dalle norme impositive. La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito come con riguardo all’IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000, ai sensi dell’art. 8 del D.LGS. n. 502/92, rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo. Il ricorso dell’Agenzia dell’Entrate è stato quindi rigettato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.