Irap e medici

Irap e medici – La Corte di Cassazione ha affermato che l’ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN,  non incidendo sull’elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.

FATTO E DIRITTO: Caio medico libero professionista, convenzionato con il SSN come medico di base ed anche esercente attività di medicina estetica propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 70/04/09 del CTR Lombardia che in riforma della sentenza di primo grado ne ha respinto il ricorso avverso il silenzio rifiuto operato dall’Agenzia dell’Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per l’anno 2001. La Cassazione ha affermato che nel caso di specie la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi non conducenti, quali l’ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN, i quali, non incidendo sull’elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, limitandosi per il resto ad affermazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell’esistenza di un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva del contribuente

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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