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Riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all’estero

Per la  libera circolazione dei professionisti in ambito europeo, compresi quelli appartenenti all’area sanitaria, la normativa di riferimento è data dalle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, cui l’Italia ha dato attuazione con il D.Lgs.9 novembre 2007, n. 206, mentre, riguardo al riconoscimento di titoli conseguiti all’estero da cittadini extracomunitari, la normativa è costituita dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione) e dal successivo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e succ. mod.
La competenza al riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti all’estero è del Ministero della Salute: il professionista che intenda trasferirsi in Italia per esercitare stabilmente una professione sanitaria deve chiedere e ottenere dal Ministero della Salute stesso il riconoscimento del suo titolo professionale.
Se il professionista, cittadino comunitario, intende svolgere invece una prestazione sanitaria in modo occasionale e temporaneo, non dovrà chiedere il riconoscimento del proprio titolo di studio bensì dovrà, di volta in volta, comunicarlo anticipatamente al Ministero della Salute con una dichiarazione scritta, così come previsto nell’art.10 del D.Lgs. 206/2007.

In allegato la comunicazione FNOMCeO  a cura dell’Ufficio Legale

Autore: Redazione FNOMCeO

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