Tar Liguria Sentenza n. 802/17 – Pubblicità sanitaria e esercizio abusivo professioni sanitarie – Il Tar Liguria ha affermato che è vigente la disciplina di cui alla L. 5/2/1992, n.175 in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, con specifico riferimento all’art. 5, comma 5, che sanziona gli esercenti dell’attività sanitaria che non indichino nei relativi annunci pubblicitari i riferimenti del direttore sanitario della struttura.
FATTO E DIRITTO: (Omissis) S.r.l. propone ricorso contro il Comune di Sarzana e nei confronti della Commissione Albo Odontoiatri – Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di La Spezia, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di La Spezia per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione dell’Ordinanza n. 192 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto “sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio di attività ambulatoriale di assistenza specialistica centro odontoiatrico sito in Sarzana Via —– all’interno Centro Commerciale —-” notificata a mani in data 27 luglio 2017; del parere 31/5/2017 della Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di La Spezia non cognito alla ricorrente e citato dal Comune di Sarzana quale presupposto dell’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato. Detta sanzione veniva irrogata sulla base dall’art. 5, comma 5, L. n. 175/1992, per avere la società ricorrente omesso di indicare in alcuni annunci pubblicitari nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria della citata struttura. La controversia verte principalmente sulla vigenza della disciplina di cui alla L. 5/2/1992, n.175 in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, con specifico riferimento all’art. 5, comma 5, che sanziona gli esercenti dell’attività sanitaria che non indichino nei relativi annunci pubblicitari i riferimenti del direttore sanitario della struttura. Dalle disposizioni normative richiamate emerge che il complesso normativo di cui alla L. n. 175/1992 non è stato oggetto di una integrale abrogazione espressa da parte delle successive riforme. Il Collegio osserva che l’effetto abrogativo della disciplina successiva alla L. n. 175/1992 è circoscritto alle sole disposizioni concernenti un divieto di svolgimento di pubblicità informativa dei servizi professionali ovvero alle norme che si pongano in contrasto con i principi di libertà, trasparenza e veridicità della pubblicità, nonché di non equivocità e correttezza delle informazioni veicolate. A fronte di tale intento normativo, gli art. 4, comma 2, e 5, comma 5, L. n. 175/1992, sui quali il provvedimento censurato si è basato, non prevedono alcun divieto circa lo svolgimento della pubblicità informativa né alcuna prescrizione con essa incompatibile, ma si risolvono nella previsione di adempimenti funzionali a garantire la più ampia trasparenza della informazione resa, ciò che peraltro risulta pienamente conforme ai principi delineati dalla stessa normativa di riforma. È dunque da escludere che le disposizioni normative in esame siano state oggetto di un’abrogazione espressa. Pertanto, opera nel caso in esame il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali che ha la sua ragione nella migliore e più adeguata aderenza della norma speciale (gli artt. 4, comma 2, e 5, comma 5) alle caratteristiche della fattispecie oggetto della sua previsione. Di qui l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso lo respinge).