CONSIGLIO DI STATO – Incompatibilità del personale medico del SSN con l’inserimento in strutture private accreditate: revoca dell’accreditamento istituzionale con il SSN. Il Collegio ha evidenziato che “come rilevato dalla giurisprudenza le norme che regolano la incompatibilità del personale medico del SSN (l. n.412/91 art.4 co.7) sono poste a tutela della esclusività del rapporto lavorativo in funzione della valorizzazione e della migliore utilizzazione del servizio dei medici: da qui l’assoluto divieto, per il medico del servizio pubblico, di instaurare rapporti ulteriori o detenere la titolarità o la compartecipazione di quote di imprese in potenziale conflitto di interesse, divieto sanzionato disciplinarmente dalla normativa sull’impiego del personale del SSN. Tale disciplina, nell’ambito della diversa fattispecie disciplinante le condizioni di accreditamento di cui all’art. 1 co.19 della legge n.662/1996 preclude alle istituzioni sanitarie private l’impiego di medici dipendenti del SSN per la erogazione delle proprie prestazioni assistenziali: la disposizione viene ad assumere una portata specifica e circoscritta riferita alla struttura privata erogante la prestazione sanitaria imponendo, nel primo periodo, che la struttura privata debba “documentare la capacità di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime”, nel secondo periodo, strutturalmente collegato, stabilendo che l’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali.
La norma, per le gravi conseguenze preclusive e risolutive che determina, non può che essere interpretata letteralmente, nel senso che le conseguenze della incompatibilità (preclusione dell’accreditamento e nullità dei rapporti instaurati) devono disporsi a carico della struttura privata nella quale personale medico del SSN operi materialmente erogando prestazioni assistenziali. Infatti l’incompatibilità che preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti, è messa in relazione alle (sole) situazioni che non garantiscono l’erogazione delle prestazioni nel rispetto della incompatibilità” (sentenza nr. 5690/13).
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