• Home
  • Sentenze
  • Autocertificazione del proprio stato di malattia – abuso d’ufficio

Autocertificazione del proprio stato di malattia – abuso d’ufficio

Cassazione Penale Sentenza n. 12276/16 – Medici e autocertificazione del proprio stato di malattia – Abuso di ufficio. A un medico, cui siano attribuite funzioni di pubblico ufficiale, è preclusa una potestà di autocertificazione, oltre che per motivi deontologici, anche e fondamentalmente per la funzione pubblica esercitata e, nel caso concreto, per l’incontrovertibile interesse di natura economica – quello di precostituire la prova della durata della malattia – chiaramente connesso alle anzidette autocertificazioni.

FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 8 novembre 2013, ha confermato la decisione luglio 2011 resa all’esito del giudizio di primo grado, con la quale C.R. fu dichiarato responsabile del delitto di tentato abuso d’ufficio poiché, quale medico addetto al servizio di continuità assistenziale della ASL Umbra, redigeva due certificati medici, l’uno l’11 marzo 2006 e l’altro 1 aprile 2006, con i quali prolungava il proprio periodo di malattia, dovuta a un incidente assertivamente avvenuto il (OMISSIS), alla fine del turno di guardia medica, in tal modo commettendo atti idonei diretti in modo equivoco a procurarsi un vantaggio in relazione alla richiesta di indennizzi. In (OMISSIS). Per il ricorrente, vi è unanime consenso sul fatto che un medico può assistere sé stesso e autocertificare il proprio stato di salute e ciò non configura l’ipotesi delittuosa di abuso d’ufficio, poiché tra l’altro manca l’elemento soggettivo del reato e l’esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale. Per la Corte di merito, a un medico cui siano attribuite funzioni di pubblico ufficiale, è preclusa una potestà di autocertificazione, oltre che per motivi deontologici, anche e fondamentalmente per la funzione pubblica esercitata e, nel caso concreto, per l’incontrovertibile interesse di natura economica – quello di precostituire la prova della durata della malattia – chiaramente connesso alle anzidette autocertificazioni. Del resto, la fattispecie di abuso d’ufficio prevede espressamente il dovere di caso (astensione in caso di confitto di interessi) nel caso cioè in cui l’atto da compiere potrebbe procurare all’agente pubblico un ingiusto vantaggio patrimoniale o un ingiusto danno ad altri. Per la Corte di Cassazione con riferimento al caso di specie il delitto di tentato abuso d’ufficio continuato è stato commesso mediante le condotte dell’11 marzo 2006, del 1° aprile 2006 e protratte fino al 18 luglio 2006, come indicato nell’imputazione. Ciò detto, la Corte di Cassazione  ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.