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Diploma di laurea in odontoiatria conseguito in Messico non riconosciuto in Italia

Consiglio di Stato Sentenza n. 1046/16 – Diniego riconoscimento in Italia del diploma di laurea in odontoiatria conseguito in Messico – Ad avviso del Collegio, le riscontrate lacune del corso di studi messicano rendono pienamente legittimo il diniego del riconoscimento del titolo di laurea, di cui alla nota 28 maggio 2009 del Ministero per mancanza dei requisiti previsti dall’art.2, comma 2, della direttiva 2005/36 CE, che per le professioni “regolamentate” (titolo III, capo III), come quella di odontoiatra, impone che il riconoscimento di un titolo extracomunitario debba, comunque, avvenire nel rispetto delle condizioni minime previste dalla direttiva medesima; infatti il riconoscimento del titolo di studio in possesso dell’appellante non è stato negato per problemi di ordine formale, ma per la sostanziale inadeguatezza del piano di studi, rilevata a seguito di un accurato esame comparativo tra la formazione prevista dall’ordinamento didattico italiano e dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE per il conseguimento del titolo di odontoiatra e la formazione alla base del titolo di odontoiatra conseguita in Messico dall’appellante.

FATTO E DIRITTO: M.G. propone ricorso contro il Ministero della Salute per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III QUA n. 06319/2013, resa tra le parti, concernente diniego del riconoscimento in Italia del diploma di laurea in odontoiatra conseguito in Messico, di cui al provvedimento del Min. Salute 28.5.2009 n. 34031, nonché diniego riconoscimento del titolo di odontoiatra riconosciuto in Portogallo, di cui al provvedimento Min. Salute 18.9.2012 n. 40812. Le argomentazioni profuse dall’appellante non scalfiscono il dato di fatto che il corso di studi cui egli risulta essere stato iscritto presso la Autonoma Università di Guadalajara in Messico è stato notevolmente più breve di quello previsto dall’ordinamento italiano per la laurea in Odontoiatria, con riferimento tanto alla durata complessiva (tre anni e mezzo invece di cinque) quanto al numero e alla specie degli esami sostenuti, nonché al numero complessivo di ore di didattica teorico/pratica (in Italia CFU 7.500/300). In particolare il Ministero della Salute ha rilevato che dal piano di studi svolto dall’interessato in Messico mancavano sette materie, che nell’ordinamento italiano sono considerate obbligatorie: chimica, fisica, biologia, anatomia patologica, igiene, neurologia, psichiatria. Ad avviso del Collegio, le riscontrate lacune del corso di studi messicano rendono pienamente legittimo il diniego del riconoscimento del titolo di laurea, di cui alla nota 28 maggio 2009 del Ministero per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, della direttiva 2005/36 CE, che per le professioni “regolamentate” (titolo III, capo III), come quella di odontoiatra, impone che il riconoscimento di un titolo extracomunitario debba, comunque, avvenire nel rispetto delle condizioni minime previste dalla direttiva medesima (art. 34 ed Allegato V, punto 5.3.1). Ma pare evidente che nessun tirocinio pratico, per quanto accurato e prolungato, può sopperire alla mancanza delle indispensabili basi teorico-scientifiche. Le carenze formative riscontrate a carico dell’interessato riguardavano la generalità delle basi teorico-scientifiche, laddove i due titoli post-universitari attengono a settori di alta specializzazione pratica e pertanto non sono in alcun modo equiparabili o assimilabili. Lo Stato, che viene richiesto di procedere al riconoscimento, deve prendere in esame il curriculum complessivo del richiedente, a compensazione delle carenze di ordine formale, che ostacolerebbero di riconoscere sic et simpliciter il titolo di studio estero. A tale principio si è attenuto il Ministero Salute nell’esaminare l’istanza di riconoscimento dell’interessato. Infatti il riconoscimento del titolo di studio in possesso dell’appellante non è stato negato per problemi di ordine formale, ma per la sostanziale inadeguatezza del piano di studi, rilevata a seguito di un accurato esame comparativo tra la formazione prevista dall’ordinamento didattico italiano e dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE per il conseguimento del titolo di odontoiatra e la formazione alla base del titolo di odontoiatra conseguita in Messico dall’appellante. Per quanto concerne il diritto di stabilimento in Italia, rivendicato dall’appellante nella sua (vantata) qualità di professionista abilitato ed esercente in Portogallo, Stato membro dell’Unione Europea, il Consiglio di Stato rileva che l’ordinamento comunitario non prevede quello che si potrebbe chiamare il “riconoscimento del riconoscimento”; pertanto, ove un paese membro della UE riconosca un titolo di studio rilasciato da un altro paese, questo riconoscimento non vincola gli altri paesi della UE a riconoscere a loro volta lo stesso titolo; essi potranno, semmai, sottoporre a riconoscimento il titolo originariamente conseguito dall’interessato, nella misura in cui ravvisino la sussistenza dei requisiti richiesti.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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