Nella interrogazione si rileva che numerosi medici di medicina generale (MMG) operanti in regime di convenzione con il Sistema sanitario nazionale per un pubblico servizio nelle rispettive regioni italiane di domicilio, si sarebbero visti recapitare dalle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate ingiunzioni di pagamento per l’omessa presentazione della dichiarazione IRAP, relativa all’assunzione dei "collaboratori di studio"; è evidente come l’assunzione del collaboratore di studio da parte di un elevato numero di MMG sia dettata esclusivamente in funzione di accordi regionali e sia funzionale ad offrire ai cittadini un servizio pubblico migliore e non determini quel quid pluris fonte di aumento del reddito, essenziale ai fini dell’attribuzione dell’imposta IRAP; considerato che sono state emesse numerose sentenze, ultima la sentenza della Suprema corte di cassazione n. 7291/16, a Camere riunite, che vedono l’Agenzia delle entrate soccombente, in quanto l’IRAP non è dovuta dai medici di medicina generale in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, si chiede di sapere se il Ministro dell’economia e delle finanze intenda o meno dare disposizioni alle Agenzie delle entrate di ogni regione, affinché queste adeguino la propria attività accertativa agli indirizzi giurisprudenziali e se se non ritenga opportuno intervenire con specifica disposizione volta a garantire i contribuenti rispetto alle richieste delle agenzie).
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