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Caduta dalla barella – Omicidio colposo e responsabilità a carico dell’autista soccorritore

Cassazione Penale. Caduta dalla barellaOmicidio colposo e responsabilità a carico dell’autista soccorritore – La posizione di garanzia del L. deriva inequivocamente dall’effettività delle mansioni dal medesimo regolarmente svolte e regolarmente retribuite, senza che assuma rilievo l’attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali. L’imputato, infatti, a prescindere dalla qualifica formalmente ricoperta, da lungo tempo aveva assolto al compito di condurre l’ambulanza e soccorrere la persona da sottoporre ad urgente trattamento sanitario, coadiuvando l’infermiere nella movimentazione della barella, così assumendo il ruolo di garante. (Sentenza n. 14007/15)

FATTO: Il Tribunale di Cagliari, con sentenza dell’11/1/2012, dichiarati, per quel che qui rileva, P.M., L.A. e L. G. colpevoli del reato di omicidio colposo ai danni di C. A. (la vittima, soccorsa, a cagione di un malore, dal servizio 118, decedeva, il 24/2/2006, a seguito delle lesioni riportate dalla caduta della lettiga sulla quale veniva trasportata, ribaltatasi nell’affrontare il piccolo scivolo che poneva in collegamento l’esterno con la cd. camera calda del pronto soccorso dell’ospedale S. Giovanni di Dio di Cagliari), condannò ciascuno di loro alla pena stimata di giustizia.In particolare, al L., conducente dell’autoambulanza, si rimproverava di non aver prestato la sua collaborazione nell’assicurare il paziente con le previste cinture e nella movimentazione della barella, che richiedeva, appunto, la presenza di due operatori. Al P., direttore dei lavori di ristrutturazione del complesso ospedaliero, di avere permesso la realizzazione della rampa di collegamento, con una pendenza del 6,5%, pericolosa in quanto priva di cordolo e parapetto. Al La., componente della commissione di collaudo, di avere proceduto al collaudo dell’opera, attestandone la corrispondenza alla regola d’arte, omettendo di rilevare la carenza anzidetta.
DIRITTO: Non può seriamente dubitarsi della responsabilità civile del L. Il predetto, a prescindere dal formale inquadramento, è risultato dall’istruttoria svolgere il compito di autista soccorritore, avendo al fine superato con profitto un apposito corso e percependo un incremento retributivo proprio in ragione delle mansioni effettivamente ricoperte, peraltro, secondo il dire dello stesso medico che nell’occorso dirigeva l’unità di pronto intervento (la Todde), con piena capacità. L’effettivo svolgimento delle mansioni in parola trovano solida conferma, come affermato dalla Corte cagliaritana, nelle stesse dichiarazioni dell’uomo, il quale nell’occorso ebbe a chiedere al medico l’autorizzazione ad allontanarsi per chiudere i portelloni dell’automezzo; autorizzazione che non gli sarebbe occorsa ove la sua presenza non fosse stata prevista per la movimentazione della barella. In definitiva la posizione di garanzia del L. deriva inequivocamente dall’effettività delle mansioni dal medesimo regolarmente svolte e regolarmente retribuite, senza che assuma rilievo l’attribuzione allo Stato del potere di legiferare sui profili professionali (Corte Cost. n. 300 del 2010). L’imputato, infatti, a prescindere dalla qualifica formalmente ricoperta, da lungo tempo aveva assolto al compito di condurre l’ambulanza e soccorrere la persona da sottoporre ad urgente trattamento sanitario, coadiuvando l’infermiere nella movimentazione della barella, così assumendo il ruolo di garante

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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