Esercizio abusivo della professione odontoiatrica

Cassazione Penale Sentenza n. 9873/16 – Esercizio abusivo professione odontoiatrica – Con riferimento al reato di esercizio abusivo della professione la Corte di merito ha ritenuto che lo svolgimento di attività odontoiatrica da parte di cittadini dell’Unione Europea, in possesso di diploma rilasciato in uno Stato estero, è idonea ad escludere l’abusività della condotta solo nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda al Ministero della Sanità e questo, abbia accertato la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione, trasmettendola all’Ordine professionale competente per l’iscrizione.

FATTO: Al L. erano contestati i reati di cui ai capi A) art. 99 c.p. , comma 4 e art. 348 cod. pen. per avere esercitato abusivamente la professione di medico/dentista e/o odontoiatra pur essendo sprovvisto di valido titolo abilitativo e non essendo iscritto in Italia nei relativi albi professionali, con esecuzione delle prestazioni odontoiatriche (visite del cavo orale; prelievi di impronte) in favore di vari pazienti, con condotte tenute in (OMISSIS), sino al (OMISSIS); B) art. 99 c.p. , comma 4, art. 582 c.p. , art. 583 c.p. , comma 1, nn. 1 e 2, per le lesioni, anche gravi, cagionate ad alcuni pazienti in conseguenza di interventi di estrazione, cure dentarie e devitalizzazioni con inserimento di protesi dentarie, in danno di vari pazienti; con condotte tenute in (OMISSIS), sino a data successiva e prossima al (OMISSIS); C) art. 99 c.p. , comma 4, art. 483 cod. pen. , per avere falsamente attestato, con dichiarazione di autocertificazione presentata all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Aquila il 26.3.2007, di avere conseguito il diploma di laurea in Odontoiatria il precedente 28.3.2006. A fondamento del giudizio di colpevolezza la Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dalla persone sottoposte a interventi odontoiatrici da parte dell’odierno ricorrente; la documentazione acquisita; le dichiarazioni rese dal verbalizzante, circa la tipologia di apparecchiature presenti nei locali ove veniva svolta l’attività, e risultate confacenti all’attività di odontoiatra; le risultanze della consulenza tecnica eseguita sui pazienti comprovanti la tipologia degli interventi eseguiti dal L. e i danni riportati dai pazienti.

DIRITTO: Con riferimento al reato di esercizio abusivo della professione la Corte di merito ha ritenuto che lo svolgimento di attività odontoiatrica da parte di cittadini dell’Unione Europea, in possesso di diploma rilasciato in uno Stato estero, è idonea ad escludere l’abusività della condotta solo nel caso in cui l’interessato abbia presentato domanda al Ministero della Sanità e questo, abbia accertato la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione, trasmettendola all’Ordine professionale competente per l’iscrizione, procedura attivata dal L. in epoca successiva ai fatti per i quali è processo e, dunque, inidonea ad elidere il profilo di illegittimità della condotta contestata. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello, sono tutt’altro che illogiche, anche con riguardo al profilo dell’elemento psicologico del reato, tenuto conto che ai fini della sussistenza del reato è necessario e sufficiente il dolo generico e che eventi successivi alla commissione del fatto, quali il conseguimento della laurea all’estero e il deposito della relativa documentazione presso il Ministero della Salute, non sono idonei ad escludere la consapevolezza e volontarietà dell’esercizio dell’attività professionale, in carenza dei presupposti ai quali la normativa di settore condiziona lo svolgimento della professione, non senza rilevare che l’errore su tali norme, in quanto norme integratrici del precetto penale, è irrilevante quale causa di esclusione del dolo venendo a configurarsi quale errore su precetto penale

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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