Responsabilità medica e danno erariale indiretto

Corte dei Conti Emilia Romagna  – Responsabilità medica e danno erariale indiretto – La Corte di Conti Emilia Romagna ha affermato che il comportamento del chirurgo (dott. D.) non è da ritenersi consono alle regole dell’arte medica. Infatti emerge con chiarezza che la signora X sia stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteotomia tibiale valgizzante sinistra, quando doveva essere sottoposta al medesimo intervento, ma al ginocchio contro laterale. Tale conclusione, circa la non conformità delle condotte del medico alle regole e ai canoni della "buona pratica clinica", è rilevante, ai fini dell’affermazione della gravità della colpa, anche alla luce del novum legislativo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012. Le condotte del medico evidenziano altresì la connotazione di gravità delle violazioni commesse, attive e omissive. il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità del convenuto nella causazione dell’evento dannoso per l’ente pubblico. Si è trattato di un intervento inutile, che ha peggiorato le condizioni di vita della paziente e per il quale non vi è stato alcun consenso validamente espresso dalla medesima. Sentenza n. 106/15

FATTO: Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in segreteria il 13 novembre 2014, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna conveniva in giudizio il dott. D.D., dirigente medico in servizio, anche all’epoca dei fatti, presso la OMISSIS (nel seguito, per brevità, anche solo "omissis"), contestando al medesimo che il detto Ente pubblico era stato indotto a corrispondere alla sig.ra OMISSIS, paziente ricoverata presso l’indicata Divisione per sottoporsi ad intervento chirurgico di "osteotomia valgizzante al ginocchio destro", la somma di euro 38.000,00 "per la definizione transattiva di una  asserita vicenda di malpractice sanitaria". I fatti per cui è causa, prendono avvio dalla consulenza tecnica medico-legale disposta dal pubblico ministero nel procedimento penale R.G.N.R. n. 16107/07 (allo stato definito con sentenza di non luogo a procedere nei confronti del dott. D.D.), in occasione dell’operazione chirurgica del 24 settembre 2007 nella quale il dott. D. sottoponeva la sig.ra OMISSIS (a cui era stato diagnosticato un varismo bilaterale dell’asse femore-tibiale) ad un intervento di osteotomia tibiale valgizzante interessante il ginocchio sinistro anziché il controlaterale. L’azione di responsabilità erariale trae origine dal fatto che il menzionato intervento si sarebbe comunque rivelato "inutile", stante la circostanza che il ginocchio sinistro della paziente non presentava le medesime problematiche riscontrate nel destro e che ciò avrebbe cagionato, dunque, "lesioni personali gravi alla predetta.

DIRITTO: Il comportamento del chirurgo (dott. D.) non è da ritenersi consono alle regole dell’arte medica. Infatti emerge con chiarezza che la signora OMISSIS sia stata sottoposta ad intervento chirurgico di osteotomia tibiale valgizzante sinistra, quando doveva essere sottoposta al medesimo intervento, ma al ginocchio contro laterale. Tale conclusione, circa la non conformità delle condotte del sanitario alle regole e ai canoni della "buona pratica clinica", è rilevante, ai fini dell’affermazione della gravità della colpa, anche alla luce del novum legislativo di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012. La condotta del medico evidenziano altresì la connotazione di gravità delle violazioni commesse, attive e omissive. In merito all’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento in materia di responsabilità medica si ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n. 576/2008; Sez. III, n. 16123/2010, richiamato da Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 382/2014), che riconosce sussistente il nesso eziologico non solo quando il danno è conseguenza diretta della condotta, ma anche quando sia difettata la diligenza e la perizia scientifica che abbia cagionato l’evento lesivo laddove la condotta doverosa, se fosse stata seguita in assenza di fattori alternativi, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità del convenuto nella causazione dell’evento dannoso per l’ente pubblico. Si è trattato di un intervento inutile, che ha peggiorato le condizioni di vita della paziente e per il quale non vi è stato alcun consenso validamente espresso dalla medesima

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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