Interpello del 25/10/2016, n. 15/2016 – Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.
La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha rilevato che “come già indicato nell’interpello n. 5/2016, per i medici di continuità assistenziale sussiste l’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008”.
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