Assistenza sanitaria ai detenuti – Omicidio colposo

Cassazione Penale Sentenza n. 25576/2017 – Assistenza sanitaria ai detenuti  – Omicidio colposo – Secondo il Procuratore ricorrente la condotta contestata ai medici s’inscrive nell’alveo della negligenza e la legge di ordinamento penitenziario, nel prevedere "controlli sanitari" sui detenuti soggetti alla sanzione dell’isolamento disciplinare non ha voluto prevedere qualcosa di meno di una visita medica, ma qualcosa di più, proprio in considerazione della particolare condizione del detenuto isolato. Un controllo non può dirsi sanitario, assume il Procuratore ricorrente, se non prevede l’osservazione obiettiva del paziente. La tempestiva impostazione di una terapia antibiotica avrebbe consentito, con elevato grado di credibilità razionale, di salvare la vita del paziente. Pertanto la Corte ha affermato che l’assistenza sanitaria debba essere prestata, nel corso della permanenza nell’istituto "con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati", con ciò ponendo un obbligo di controllo delle condizioni sanitarie generali dei detenuti che non può essere limitato al controllo iniziale, dovendo essere periodico, né può intendersi regolato secondo una periodicità annuale, dovendo essere frequente.

FATTO E DIRITTO: Il (OMISSIS), presso la Casa Circondariale di Roma (OMISSIS), si verificava il decesso del detenuto O.D. per insufficienza cardiorespiratoria secondaria a polmonite massiva in persona che presentava, quale comorbilità, epatite acuta (con reperto istopatologico di focolai infiammatori intralobulari) e sostituzione adiposa del ventricolo destro ad estensione transmurale con minima componente sostitutiva di tipo fibrotico. Era elevata imputazione per il delitto di omicidio colposo a carico dei medici del reparto G11, al quale il detenuto era stato destinato in quanto sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dell’attività comune, nonché nei confronti di A.L., in qualità di dirigente della UOSD Medicina preventiva in ambito penitenziario – Struttura Penitenziaria (OMISSIS) preposto alla direzione sanitaria della UOS della predetta Casa Circondariale, inserita nell’organizzazione sanitaria della ASL (OMISSIS).Al dott. A. si contestava di avere omesso di dare disposizioni ai medici di reparto affinché modificassero la prassi, non conforme alle buone prassi mediche in materia, di eseguire le visite mediche, nel quadro del costante controllo sanitario previsto dall’art. 39, comma 2, della legge n. 354/75, limitandosi ad un colloquio anamnestico, senza eseguire un esame obiettivo generale attraverso ispezione, palpazione, percussione, auscultazione, quantomeno sul torace e sull’addome, e senza rilevare la frequenza cardiaca al polso, la pressione arteriosa e la temperatura corporea se al termotatto si sospettasse un aumento. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di A.L. per insussistenza del fatto, sul presupposto che dall’interpretazione letterale della legge che disciplina il controllo sanitario per il detenuto internato non emerga l’obbligo per i medici dell’istituto penitenziario di eseguire la visita medica se non nei confronti degli ammalati o di coloro che ne facciano richiesta a norma dell’art. 11 della legge sull’ordinamento penitenziario. Per il detenuto sottoposto ad isolamento è previsto, si legge nella sentenza, il cosiddetto controllo sanitario giornaliero, che non impone di effettuare la visita medica in quanto si tratta di attività con il diverso obiettivo di verificare lo stato psicologico della persona; la necessità di una visita medica resta correlata alla presenza di segni clinici evidenti o alla richiesta del detenuto. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 39, comma 2, della legge n. 354/75,  comma 2. Secondo il Procuratore ricorrente la condotta contestata s’inscrive nell’alveo della negligenza e la legge di ordinamento penitenziario, nel prevedere "controlli sanitari" sui detenuti soggetti alla sanzione dell’isolamento disciplinare non ha voluto prevedere qualcosa di meno di una visita medica, ma qualcosa di più, proprio in considerazione della particolare condizione del detenuto isolato. La legge ha, dunque, voluto che le visite mediche, che ordinariamente vengono eseguite a richiesta, fossero eseguite d’ufficio, anche in mancanza di una richiesta del detenuto, il quale, per vari motivi, non ultimi quelli psicologici, potrebbe non volerla avanzare. Un controllo non può dirsi sanitario, assume il Procuratore ricorrente, se non prevede l’osservazione obiettiva del paziente. La tempestiva impostazione di una terapia antibiotica avrebbe consentito, con elevato grado di credibilità razionale, di salvare la vita del paziente. D’altro canto, il rilevamento della temperatura corporea nei controlli sanitari del (OMISSIS) avrebbe sicuramente consentito di evidenziare l’alterazione febbrile e di studiarne le cause, predisponendo tempestivamente approfondimenti diagnostici ed impostando la terapia antibiotica di copertura. Gli esercenti le attività sanitarie incaricati di prestare cure a persone detenute o comunque private della libertà, hanno il dovere di proteggerne la salute fisica e mentale, nello stesso modo che li impegna nei confronti delle persone libere". Il detenuto ha diritto alla tutela della sua salute sia fisica che mentale, posto che in effetti la pena può svolgere la propria funzione rieducativa verosimilmente su una persona mentalmente in grado di comprenderne la portata e il significato. L’interpretazione della legge operata nella sentenza impugnata non considera che il medesimo art.11, nella seconda parte del comma 5, dispone che l’assistenza sanitaria sia prestata, nel corso della permanenza nell’istituto "con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati", con ciò ponendo un obbligo di controllo delle condizioni sanitarie generali dei detenuti che non può essere limitato al controllo iniziale, dovendo essere periodico, né può intendersi regolato secondo una periodicità annuale, dovendo essere frequente. La sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso)

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.