• Home
  • Sentenze
  • Il decreto cd. Balduzzi non esenta da responsabilità il medico che non rispetta le linee guida

Il decreto cd. Balduzzi non esenta da responsabilità il medico che non rispetta le linee guida

Cassazione Penale  – Il decreto cd. Balduzzi non esenta da responsabilità il medico che non rispetta le linee guida. La Corte di Cassazione ha rilevato con riferimento al caso di specie che l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta infatti mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del V.R. si sarebbe conformata. L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza  e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni delle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa. Sentenza n. 40708/15

FATTO: Il V.R. era stato tratto a giudizio e condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di lesioni colpose in danno di O.S. poiché, in qualità di medico presso il Centro Andrologico Plastico Estetica presso la casa di cura —–, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme dell’arte medica, effettuando nel 2002 intervento di fallo plastica o peno scultura con inserimento di filler, ma non posizionandolo correttamente, non rimuovendo il filler né nel corso dell’intervento di circoncisione del 2003, né nel corso dell’intervento di revisione del 2008, cagionava all’O.S. malattia superiore a giorni 40 con rischio di indebolimento permanente della funzione sessuale o perdita di capacità di procreazione.

DIRITTO: Il giudice di primo grado ha sottolineato l’assoluta imperizia con cui era stata effettuata l’attività ricostruttiva dell’asta, causa prima della successiva necrosi, senza accorgersi del mancato attecchimento del lembo libero utilizzato. La Corte di Cassazione ha rilevato che  la sentenza impugnata ha ritenuto accertato che un corretto iter terapeutico sarebbe stato in grado di scongiurare le conseguenze lesive subite dall’O.S. ed ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali l’assenza di diversi fattori causali, ribadendo le condotte colpose addebitate al V.R.. Quanto al novum normativo costituito dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012 (decreto cd. Balduzzi) la Corte territoriale ha sottolineato che per la gravità della colpa, il V.R. non poteva beneficiare dell’esenzione di responsabilità ivi prevista dall’art. 3 della citata novella secondo cui l’esercente di professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. La Corte di Cassazione ha rilevato pertanto che l’assunto concernente l’avvenuto rispetto delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali resta infatti mera enunciazione, essendo stata omessa la necessaria allegazione delle linee guida alle quali la condotta del V.R. si sarebbe conformata. L’allegazione si rende necessaria ai fini della verifica della correttezza  e scientificità delle stesse: solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore scienza è possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni delle stesse fornite sarà possibile per il giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al fine di escludere profili di colpa. Quanto alla questione relativa alla prestazione da parte del O.S. del cd. consenso informato, è sufficiente osservare come la prestazione del consenso non scrimini il comportamento del medico qualora lo stesso, come nel caso di specie, non abbia proceduto correttamente secondo leges artis

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.