Giudizio controfattuale in responsabilità medica

Corte di Cassazione  – Giudizio controfattuale in responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che é necessario che si proceda alla formulazione del giudizio controfattuale al fine di attribuire rilievo alla condotta colposa del sanitario e di stabilire l’effettiva rilevanza dell’effetto salvifico delle cure omesse. Sentenza n. 30350/15

FATTO: Con sentenza in data 4 ottobre 2011 il Tribunale di Monza riteneva L.R e B.A responsabili del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. in danno della neonata P.F, nata mediante taglio cesareo il 16.7.2007 e deceduta il 20.7.2007 per sindrome da aspirazione massiva di liquido amniotico e di sangue in neonata a termine, per rottura d’utero in corso di travaglio. Al L.R, nella qualità di medico ginecologo, ed alla B.A, nella qualità di ostetrica, è stato contestato di aver ritardato il taglio cesareo, con evidente sottovalutazione dei rischi materno/fetali: in particolare, avevano omesso una adeguata monitorizzazione e sorveglianza ostetrica, sottovalutando i segni di rottura dell’utero della partoriente, iniziando una accelerazione del travaglio con ossitocina in modalità e dosi non corrette. La Corte d’Appello di Milano assolveva L.R per non aver commesso il fatto, mentre confermava la responsabilità della B.A.

DIRITTO: La Corte d’Appello di Milano, con riferimento alla posizione del medico ginecologo, ha ritenuto che seppure il dott. L.R avesse disposto per l’immediato taglio cesareo non avrebbe potuto evitare l’evento, così come riferito dai consulenti tecnici che hanno giudicato assolutamente tardivo un cesareo effettuato 30/40 minuti dopo la rottura dell’utero. La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che tale giudizio controfattuale – il quale impone di accertare se la condotta doverosa che non è stata tenuta fosse in grado qualora eseguita, di evitare l’evento concretamente verificatosi – non è stato invece compiuto con riferimento all’ostetrica. La sentenza deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Milano perché proceda, ove possibile ed alla luce dei principi qui posti, ad una formulazione del giudizio controfattuale, tenuto conto del momento in cui è ragionevole collocare la rottura dell’utero e della efficienza impeditiva della condotta che l’ostetrica avrebbe dovuto tenere secondo le leges artis al fine di evitare l’evento

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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