• Home
  • Sentenze
  • Svolgimento delle funzioni superiori di Primario – Accertamento del diritto alle differenze retributive

Svolgimento delle funzioni superiori di Primario – Accertamento del diritto alle differenze retributive

Consiglio di Stato  – Svolgimento delle funzioni superiori di Primario – Accertamento del diritto alle differenze retributive – Il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale, viste le specifiche disposizioni contenute nell’art.29 DPR n.761/1979, vanno riconosciute le differenze retributive all’Aiuto corresponsabile che- in osservanza di urgenti ed inderogabili esigenze del servizio sanitario- ha svolto le funzioni di Primario su posto vacante per un periodo superiore ai 60 giorni per anno solare. Inoltre, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare nei suoi precedenti, la Corte Costituzionale con sentenza n.101/2001 ha affermato che la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni espletate è un precetto derivante dall’art.36 Cost., la cui applicabilità al pubblico impiego non può essere messa in discussione, mentre la astratta possibilità di protrazioni illegittime dell’assegnazione a funzioni superiori non è un argomento idoneo a giustificare una restrizione dell’applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato.Sentenza n. 3792/15

FATTO: A. F. propone ricorso contro l’Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – Sezione di SALERNO, SEZIONE I n. 00404/2004, resa tra le parti, concernente trattamento economico corrispondente alla funzioni di primario dal 1993 al 1998. Con delibera 9.3.1993 n.386 il Commissario straordinario di USL n.50, Nocera Inferiore (SA), premesso che con decorrenza dal 4.1.1993 il Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Umberto I ° era stato collocato a riposo e che era stata già avviata la procedura per la copertura del posto resosi vacante, deliberava di assegnare le funzioni primariali presso la Divisione in questione, al dott. F. A., quale Aiuto con maggiori titoli per un periodo di sei mesi , a decorrere dal 4.1.1993, ai sensi dell’art.121 del DPR n. 384/1990, precisando che tali funzioni non avrebbero dato luogo ad alcuna maggiore retribuzione per i primi 60 giorni e non avrebbero avuto, in alcun caso durata superiore a mesi sei nell’arco dell’anno solare.Invece il dott. A., decorsi i sei mesi, ha continuato a svolgere ininterrottamente le funzioni primariali fino al 1.4.1998, data del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, peraltro senza che gli fossero corrisposte le differenze retributive rispetto al trattamento economico spettante gli come Aiuto corresponsabile . A.F. chiede il riconoscimento del proprio diritto alle differenze retributive per lo svolgimento delle funzioni primariali nel periodo sopraindicato, con l’aggiunta degli interessi e della svalutazione monetaria.

DIRITTO: In diritto la controversia concerne la spettanza o meno all’appellante, all’epoca dei fatti Aiuto di ruolo presso il P.O. Umberto I° dell’USL 50 di Nocera, Divisione Ostetricia e Ginecologia, delle differenze retributive corrispondenti alle funzioni di primario svolte sul posto vacante del primario ( (collocato a riposo), dal 4.1.1993 al 1.4.1998, quale aiuto con maggiori titoli a seguito di formale incarico conferitogli dal Commissario straordinario della USL 50 con delibera n.386/1993 . La sentenza appellata, nel respingere il ricorso dell’interessato, ha affermato che nel pubblico impiego l’esercizio delle mansioni superiori, prima della modifica nel 1998 dell’art.56 del D.LGS. n.29/1993, lo svolgimento delle mansioni superiori non comporta il diritto a differenze retributive. L’argomentazione va disattesa. Infatti, dopo discipline transitorie,il D.LGS 29.10.1998, n.387, all’art.15 ( poi trasfuso nell’art.52 del DLGS n.165/2001 citato) stabilì che il dipendente pubblico, che aveva svolto mansioni della qualifica superiore con determinate modalità, aveva diritto alle differenze retributive (vedi A.P. 10/2010). Tuttavia è noto che il comparto del personale del SSN, ed in particolare la dirigenza sanitaria, ha sempre avuto una disciplina specifica. Nel caso all’esame, funzioni primariali svolte dall’Aiuto corresponsabile, il Collegio ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dal consolidato orientamento di questo Consiglio secondo il quale, viste le specifiche disposizioni contenute nell’art.29 DPR n.761/1979, vanno riconosciute le differenze retributive all’Aiuto corresponsabile che- in osservanza di urgenti ed inderogabili esigenze del servizio sanitario- ha svolto le funzioni di Primario su posto vacante per un periodo superiore ai 60 giorni per anno solare ( vedi ex multis Sez.III n.2404/2013 e n.248/2012 in conformità ad A.P. n.2/1991).Né risulta ostativa a tale riconoscimento la circostanza che la delibera di conferimento delle funzioni primariali (n.386/1993) lo limitava al periodo di mesi sei, ai sensi dell’art. 121 DPR n.384/1990 ( recepimento dell’accordo per il personale del comparto SSN, 1988-1990), escludendo espressamente maggiorazioni retributive per i primi 60 giorni nonché una durata superiore a mesi sei nell’arco del’anno solare. Inoltre, come questa Sezione ha avuto modo di rilevare nei suoi precedenti, la Corte Costituzionale con sentenza n.101/2001ha affermato che la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni espletate è un precetto derivante dall’art.36 Cost., la cui applicabilità al pubblico impiego non può essere messa in discussione, mentre la astratta possibilità di protrazioni illegittime dell’assegnazione a funzioni superiori non è un argomento idoneo a giustificare una restrizione dell’applicabilità del principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato. Pertanto, va riconosciuto all’appellante il diritto alle differenze retributive con i corrispondenti eventuali adeguamenti previdenziali per il periodo dal 4.6.1993 al 1.4.1998 (data del collocamento a riposo dell’appellante per limiti di età). In conclusione, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va riconosciuto il diritto dell’appellante (con la correlata condanna della gestione liquidatoria della USL 50 e della ASL SA1) alle differenze retributive tra il proprio trattamento e quello spettante al personale in posizione funzionale di primario, alla classe iniziale di stipendio, per il periodo dal 4.1.1993 al 31.3.1998, dal quale vanno esclusi 60 giorni per ogni anno solare, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale n.296/1990 e recepiti da questo Consiglio di Stato con A.P. n.2/1991, tenendo presente che anche in base all’art.121 DPR n.384/1990 il medico, che svolge funzioni superiori su posto vacante, per i primi 60 giorni per anno solare non ha titolo ad alcuna retribuzione ulteriore).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

Documenti allegati:

© 2023 - FNOMCeO All Rights Reserved. Via Ferdinando di Savoia, 1 00196 ROMA CF: 02340010582

Impostazioni dei Cookie.