CORTE DI CASSAZIONE CIVILE – Assistente alla poltrona effettua prestazioni odontoiatriche sui pazienti in assenza del sanitario: responsabilità del responsabile sanitario della struttura (sentenza nr. 4928/14).
FATTO: Il dottor —- ricorre avverso la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie depositata il 2 agosto 2012, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso la delibera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di —– del 29 giugno 2011 che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi, "per avere, in qualità di responsabile sanitario, omesso di vigilare sull’attività odontoiatrica svolta presso lo studio —- in —–, permettendo che persone non in possesso dei necessari requisiti per l’esercizio della professione odontoiatrica esercitassero abusivamente tale professione". Era accaduto che, nel corso di una azione ispettiva presso detto Studio, l’assistente alla poltrona fosse stata colta nell’atto di effettuare prestazioni odontoiatriche, che la stessa aveva affermato consistere nella ricementazione di un "ponte inferiore" staccatosi e nella rimozione di un punto di sutura ad un dente estratto alcuni giorni prima al paziente, il quale a causa dell’incidente occorsogli si era recato presso lo studio per ricevere un consiglio.
DIRITTO: La Corte Suprema di Cassazione ha rilevato la coerenza del percorso argomentativo del provvedimento impugnato,che ha ravvisato nella condotta del sanitario un comportamento negligente, consistito nella omissione di ogni cautela idonea ad evitare che prestazioni a lui riservate fossero svolte da suoi collaboratori, a ciò non abilitati. “Ed invero, sarebbe stato onere dell’odontoiatra di cui si tratta porre in essere quegli accorgimenti che la sua non continua presenza presso lo studio rendeva necessari per garantire che il personale operante presso la struttura non perpetrasse condotte abusive. In tale quadro, tra le prime misure da assumere vi era proprio quella di impedire interventi abusivi sui pazienti in assenza del sanitario. In definitiva, il provvedimento impugnato non ha configurato una ipotesi di responsabilità oggettiva, ravvisando, invece, con motivazione congrua e non illogica, un comportamento colposo in capo al professionista”.