CORTE DEI CONTI – Medici, rifiuto di visita domiciliare: no al risarcimento del danno da disservizio e di quello all’immagine dell’ASL. Il Collegio giudicante ha infatti rilevato che in nessuna delle due occasioni di contatto telefonico tra i genitori del paziente e la guardia medica è mai stato fornito l’indirizzo presso il quale –eventualmente – l’intervento sarebbe dovuto essere effettuato, così da rendere non censurabile la condotta della guardia medica neppure sotto il profilo della mancata ricerca di uno dei colleghi in visita, per inviarlo anche presso i richiedenti in questione non appena libero; pertanto ha ritenuto che la condotta della guardia medica non fu caratterizzata da alcuna antidoverosità che costituisce elemento essenziale, unitamente all’elemento psicologico del necessario grado ed al nesso causale, per l’affermazione della responsabilità risarcitoria in sede amministrativa (sentenza nr.134/09).
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