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CN FNOMCeO: assicurazione obbligatoria, si lavora a soluzione legislativa

Il tempo c’è per arrivare a una legge che regolamenti in tutti gli aspetti l’assicurazione obbligatoria per i medici, liberi professionisti, ospedalieri e medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, dipendenti da strutture pubbliche e private, tutti.

Il tempo c’è, visto che la fatidica data del 13 agosto 2013, prevista dalla legge Balduzzi, è stata prorogata di un anno grazie ad un emendamento inserito nel “Decreto del fare”.

Il tempo c’è, come c’è l’esigenza di fare chiarezza su tanti punti. E, infatti, il Consiglio Nazionale straordinario della FNOMCeO, tenutosi a Roma sabato 27 luglio, ha posto proprio l’esigenza di ulteriori approfondimenti per arrivare a soluzioni il più possibile condivise da tutti. Mentre è chiaro che si tratterà di una legge e sarà lo stesso Amedeo Bianco, Presidente FNOMCeO e senatore, a farsi promotore di una proposta di legge da avviare all’iter parlamentare al più presto.

Si è concluso con questo auspicio il Consiglio Nazionale, anche se non c’è stata votazione su un ordine giorno presentato dal Presidente dell’OMCeO di Bologna, Giancarlo Pizza, orientato proprio in questo senso.
“Non è l’obbligatorietà che mi preoccupa”, ha più volte precisato Bianco, visto che la maggior parte dei professionisti sono già assicurati. L’ottica sulla quale si muoverà la proposta di legge è così riassunta dallo stesso Bianco: “Su questa materia non servono interventi settoriali, correzioni di parti del sistema, ma responsabilmente riformare e riequilibrare per via legislativa l’intero sistema della responsabilità del medico e sanitaria, integrando i codici vigenti con specifiche disposizioni normative”.

In questo CN, la parola ricorrente è stata “responsabilità” riferita all’attività dei medici, una responsabilità che attiene direttamente all’atto medico, prima ancora di eventuali responsabilità civili o penali. Sta il fatto che la materia è complessa e presenta diverse criticità, quali l’entità dei premi, alcune asimmetrie nel mercato, l’idea, da alcuni sostenuta da altri avversata, di pensare a un sistema assicurativo con il contributo dello Stato o delle Regioni. Proposte e criticità sottolineate da numerosi interventi dei Presidenti degli Ordini: Giovanni Leoni, Vice-Presidente di Venezia; Giancarlo Pizza, Presidente di Bologna; Eliano Mariotti (Livorno); Luigi Arru (Nuoro); Roberto Lala (Roma); Antonio Panti (Firenze); Eugenio Corcioni (Cosenza); Graziano Conti (Perugia); Giuseppe Buonfiglio (V.P. Milano); Roberto Monaco (Siena); Enrico Ciliberto (Crotone); Bruno Ravera (Salerno); Giovanni Maria Righetti (Latina); Giuseppe Zampogna (V.P. Reggio Calabria); Marco Collini (Mantova); Bruno Di Lascio (Ferrara).

Il CN del 27 luglio, presieduto dal segretario FNOMCeO Luigi Conte, è stato chiamato a riflettere sugli “appunti” che il Presidente Bianco ha steso sull’intera materia assicurativa. Appunti che, ha spiegato lo stesso Bianco, si fondano sulla ricostruzione delle varie tappe che hanno caratterizzato l’esercizio dell’atto medico, a mano a mano che si verificava l’evoluzione della medicina e della chirurgia, ma anche perché cambiavano metodologie e strumenti di intervento.

Centrale è il tema della sicurezza delle cure, che è molto cambiato negli anni, visto che “sono i cosiddetti fattori latenti ai quali una vasta e consolidata letteratura attribuisce circa l’80 per cento degli eventi avversi manifesti. Il fattore umano, di per sé non infallibile, è spesso l’ultimo anello di una catena per cui si può solo virtualmente tendere ad un’organizzazione di servizi o ad attività mediche e sanitarie libere da errori o a rischio zero”.

Nei suoi appunti, Bianco ha ripercorso anche l’evoluzione della cultura della sicurezza delle cure che riguarda sia le strutture, sia i professionisti che vi operano, nell’ottica di prevenire il rischio, ma di essere anche pronti a gestire le eventuali crisi. I profili etico-deontologici vengono analizzati prima dell’analisi dei profili penali e civili della responsabilità professionale del medico. Bianco fa riferimento a quanto scrive Mauro Barni: “Non è un buon segno che l’espressione responsabilità professionale del medico sia, nel comune linguaggio degli addetti ai lavori, ritenuta una mera variante semantica di colpa professionale, sinonimo cioè di malpractice là dove, anche sul piano etico-giuridico, oltre che su quello etimologico, ben più pregnante e preliminare ad ogni azione, od omissione, ad ogni condotta curativa è il dovere morale e professionale di assumersi scientemente e coscientemente l’onere di garantire la legittimità e la coerenza del proprio comportamento proiettato anche sulle sue conseguenze…La responsabilità è e resta in effetti una categoria pregiuridica e metodologica, rappresentando l’essenza stessa della professionalità e della potestà di curare…stando al significato etimologico del termine responsabilità vuol dire dovere di farsi carico, scientemente e coscientemente, delle proprie azioni; è condizione quindi consustanziata e connaturata all’agire, che precede l’azione, la orienta, la segue, e presuppone su chi la attua l’esserne sempre moralmente oltre che razionalmente partecipe…La responsabilità del medico deve tenere conto non solo dell’autonomia del paziente e della scientificità delle prestazioni, ma anche della loro economicità. Il medico deve confrontarsi con il principio del contenimento della spesa sanitaria e non può non collaborare alla equa distribuzione delle risorse…”.

Sulla base di questa impostazione, ne discende, secondo Bianco, che “la responsabilità, quale essenza stessa della professionalità e della potestà di curare è il pilastro fondante della responsabilità dell’autonomia del medico nelle scelte diagnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri diritti e doveri costituzionali, in primis l’autodeterminazione del paziente (consenso informato), è stata più volte richiamata dalla Suprema Corte come tratto incomprimibile dell’attività medica rispetto al legislatore e ribadita in giudizi di merito e legittimità”.

Queste premesse costituiscono la base per inquadrare i profili di responsabilità penale e civile del medico, anche alla luce e alle ombre della legge Balduzzi. Da qui la necessità di un intervento legislativo coerente e complessivo che regolamenti in maniera chiara questa materia, sia per le strutture, sia per i professionisti, sia per i cittadini. Una legge che contempli anche altri aspetti, quali la responsabilità civile per danni occorsi in strutture sanitarie e le azioni di rivalsa; la nomina dei consulenti tecnici d’Ufficio (CTU); le azioni disciplinari incidenti sul rapporto di lavoro; il fondo nazionale di solidarietà sociale per l’indennizzo delle vittime da alea terapeutica (FAT); gli obblighi assicurativi dei liberi professionisti e delle categorie a rischio.

Circa la responsabilità civile, due aspetti sono posti in evidenza da Bianco: integrare l’articolo 250 del Codice Civile con una norma: “Le strutture sanitarie sono responsabili per i danni recati alla persona in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni sanitarie rese, a qualunque titolo, dal proprio personale”; ribadire che “è fatto obbligo alle strutture sanitarie pubbliche e private di dotarsi di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) per qualsiasi danno causalmente occorso nella struttura”.

Bianco ha sollecitato i Presidenti di Ordine a fornire osservazioni, correzioni “ma soprattutto proposte agibili e compatibili con un’azione della FNOMCeO incisiva e forte, come da molti auspicato ed atteso”.

Autore: Redazione FNOMCeO

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