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Responsabilita’ medica: Orchiepididimite – Ritardo nell’intervento chirurgico

Cassazione Civile Sentenza n. 3904/16Responsabilità medicaOrchiepididimiteRitardo nell’intervento chirurgico – La Corte di Cassazione ha affermato che con riferimento al caso di specie la Corte d’appello ha chiaramente lasciato intendere il fondamento della propria decisione: e cioè l’esclusione del nesso di causa tra l’opera del medico e il danno, ritenendo che quando il paziente si presentò per la prima volta al medico, la funzionalità dell’organo era già compromessa irrimediabilmente.

FATTO E DIRITTO: .C., all’epoca dei fatti minore e rappresentato ex art. 320 c.c., dai genitori M.S. e L.R.D., convenne dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la Azienda USL (OMISSIS) di Messina (oggi, Azienda Sanitaria provinciale di Messina) e R.G., esponendo: che nel (OMISSIS) era stato ricoverato all’ospedale di (OMISSIS) per sintomi che in seguito saranno ascritti a orchiepididimite (dovuta a ischemia dei tessuti del testicolo e dell’epididimo); trasferito all’ospedale di (OMISSIS) e affidato alle cure del Dott. R.G., questi ritardò colpevolmente il necessario intervento chirurgico, eseguito solo dopo tre anni, determinando così l’atrofia del testicolo e la necessità della sua asportazione. Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza 10.2.2005 n. 65 accolse la domanda nei soli confronti della ASL. La sentenza del Tribunale venne appellata in via principale da M.C., ed in via incidentale condizionata da R. G.. La Corte d’appello di Messina, con sentenza 12.3.2013 n. 180, confermò le statuizioni della sentenza di primo grado. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.C. La Corte di Cassazione ha affermato che con riferimento al caso di specie la Corte d’appello ha chiaramente lasciato intendere il fondamento della propria decisione: e cioè l’esclusione del nesso di causa tra l’opera del medico e il danno, ritenendo che quando il paziente si presentò per la prima volta al medico, la funzionalità dell’organo era già compromessa irrimediabilmente. E’ stata quindi respinta la tesi di parte ricorrente secondo la quale l’immediata esecuzione d’un intervento di orchiectomia avrebbe comportato per il paziente solo la perdita del testicolo, ma non l’infertilità; il ritardo di tre anni nell’eseguire l’orchiectomia, invece, ha provocato anche l’infertilità (derivata dall’aver lasciato un testicolo atrofico in situ, che ha provocato la produzione di anticorpi che inibiscono la fertilità anche dell’altro testicolo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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