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Rideterminazione triennale delle borse di studio percepite successivamente al 22/9/2004

FATTO E DIRITTO: I ricorrenti propongo ricorso contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’esecuzione del giudicato: sentenza n. 1629/2014 della corte d’appello di Roma – sezione lavoro ai fini del pagamento somme (rideterminazione triennale delle borse di studio percepite successivamente al 22/9/2004, parametrata all’incremento di trattamento economico previsto dal ccnl dei medici del ssn). Il Tar Lazio ha affermato che visto il precedente nei termini della sezione di cui alla sentenza n. 8825/2015 resa su analogo contenzioso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con la suddetta sentenza il Tar Lazio rilevava che la sentenza  della Corte di Appello di Roma – sezione lavoro n. 1628/2014, con la quale è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite successivamente al 22.9.2004, parametrata all’incremento di trattamento economico previsto dal C.C.N.L. dei medici del S.S.N. con condanna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza al pagamento delle relative somme e con condanna del M.I.U.R. al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura della differenza, per ciascuno degli anni accademici sino al 2006/2007, tra il trattamento percepito, incrementato della rideterminazione triennale e quello dovuto in base ai D.P.C.M. indicati è stata impugnata con ricorso in Cassazione unicamente da parte dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza mentre la stessa è passata in giudicato nei confronti del M.I.U.R.. Considerato che la condanna nei confronti del M.I.U.R. è stata testualmente disposta ai fini del risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura della differenza di quanto dovuto da parte dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza e quello dovuto in base ai D.P.C.M. indicati e che, peraltro, il calcolo delle predette ultime somme non è da effettuarsi in applicazione di precisi criteri ed elementi indicati in sentenza, tanto è vero che i predetti criteri sono stati elaborati da parte dei ricorrenti, ne consegue che il mancato passaggio in giudicato della richiamata sentenza nella parte indicata preclude l’azionalibilità in questa sede del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’articolo 112 c.p.a., con la sua conseguente inammissibilità.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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