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Obbligo di aggiornamento professionale e responsabilità disciplinare

Il professionista non aveva conseguito i
crediti formativi sufficienti per il biennio 2008-09 (vedi). La nuova Commissione  Ecm – ha affermato sulla stampa di settore Paolo Messina,
componente della Commissione Nazionale – discuterà dell’apparato
sanzionatorio e si valuterà poi se questo sarà espresso dai singoli Ordini, dalla
Fnomceo, o da altri meccanismi.

Si propone in lettura la sentenza della Cassazione Civile, lavorata e commentata dall’Ufficio Legislativo della FNOMCeO. 

Cassazione Civile – . Obbligo di aggiornamento professionale e responsabilità disciplinare – L’obbligo per i notai di effettuare i crediti formativi scaturisce dal combinato disposto della normativa statale e di quella regolamentare e correlativamente il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce condotta che è valutata dal Consiglio Notarile ai sensi dell’art. 147 della legge notarile ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare. (Sentenza n. 9868/15)

FATTO: Il Presidente del Consiglio Notarile di Cuneo formulò alla Commissione Regionale di Disciplina per il Piemonte e la Valle d’Aosta richiesta di apertura di procedimento disciplinare contro il notaio dr. T., ai sensi dell’art. 147, lett. b, della legge notarile, assumendo che lo stesso non avrebbe raggiunto, per il biennio 2008/2009, il punteggio minimo di "crediti formativi" richiesto dal regolamento sulla formazione professionale permanente, richiamato dall’art. 2 del codice deontologico.La Commissione emise in data primo dicembre 2012 provvedimento con il quale applicò la sanzione dell’avvertimento. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il T. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato.

DIRITTO: L’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale scaturiva dal combinato disposto della normativa statale e di quella regolamentare che integrava la prima che ad essa rinviava. Ed invero, l’at. 2 della legge n. 577 del 1949,  come modificata dalla legge n. 220/1991, prevedeva che "il Consiglio notarile elabora i principi di deontologia professionale"; in virtù di tale potestà, il Consiglio aveva previsto all’art. 2 del codice deontologico l’obbligo per i notai di curare la preparazione professionale; con il testo del regolamento approvato nella seduta del 9 settembre 2005, ed entrato in vigore il 1° gennaio 2006, successivamente integrato e modificato, era stato introdotto il sistema dei crediti formativi; tale regolamento era attuazione ed integrazione delle disposizioni dei principi di deontologia professionale. D’altra parte, come si è già visto, la sanzione dell’inosservanza a doveri professionali era sanzionata dall’art. 147, lett. b) della legge notarile secondo il testo introdotto dall’art. 30 del  D.Lgs. 1.8.2006, n. 249, nel testo introdotto in virtù della legge delega. Appare cosi evidente che sia il precetto al quale avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguente alla sua inosservanza erano anteriori alla violazione contestata, laddove la (successiva) previsione del regolamento introdotta dalla modifica dell’art. 9 di cui alla delibera del 9 luglio 2009 era stata soltanto una specificazione dell’obbligo già esistente che, per quel che si è detto è stato sanzionato con il decreto legislativo del 2006. Il ricorso va rigettato).

a cura di Marcello Fontana 


Autore: Redazione FNOMCeO

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