Esercizio abusivo della professione di odontoiatra

Cassazione Penale, Sentenza n. 23014/16 – Esercizio abusivo della professione di odontoiatra – La Corte di Cassazione ha affermato che è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo dell’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 secondo cui "è in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata".

FATTO E DIRITTO: Con ordinanza emessa il 23 novembre 2015, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame avverso provvedimenti cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di due stanze adibite a studio medico, con relative apparecchiature, nonché di farmaci, strumenti, agende relative agli appuntamenti, agende telefoniche, radiografie e cd, nei confronti di D.G.A. e M.S., in quanto indagati per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte del secondo, odontotecnico, nello studio nel quale opera il primo, regolarmente autorizzato. A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale del riesame ha richiamato, in particolare, le dichiarazioni di due persone che, sopraggiunte presso lo studio all’atto dell’ispezione dei Carabinieri del N.A.S., avevano riferito di essere stati già curate in passato dal M. per alcune carie, e che tale attività è istituzionalmente riservata ad un medico odontoiatra. È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo dell’art. 11 del R.D. 31 maggio 1928 secondo cui "è in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata". Dall’altro, poi, è principio consolidato, che questo Collegio condivide, quello secondo cui risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo di una professione il professionista abilitato che consenta o agevoli Io svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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