Medici fiscali – Nella interrogazione si rileva che l’articolo 17, comma 1, lettera l), della legge n. 124 del 2015, sancisce il trasferimento all’INPS delle funzioni di accertamento medito legali (visite fiscali) sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia dando vita, così, al polo unico di medicina fiscale, con la previsione, per lo svolgimento di dette funzioni, del prioritario ricorso ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, l’INPS ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici a cui conferire incarichi di collaborazione professionale finalizzati all’espletamento delle attività medico legali da svolgere presso i centri dell’Istituto; nonostante il conflitto d’interesse, come rilevato sia dall’INPS che dal Governo, e il mancato rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento con la legge delega, i 900 medici convenzionati reclutati direttamente dall’Istituto svolgono sia attività di accertamento di invalidità civile sia visite fiscali ambulatoriali nonché attività di istruttoria che i centri medico legali dell’INPS effettuano sulla certificazione della malattia e sui verbali delle visite. Si chiede se il Governo, per evitare il conflitto di interessi evidenziato in premessa, sia orientato ad assumere iniziative per indicare che tutti gli accertamenti medico legali, sia domiciliari che ambulatoriali, nonché le attività di istruttoria che i Centri medico legali INPS effettuano sulla certificazione di malattia, vengano effettuati in via prioritaria dai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).
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