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No alla indennità di specificità medica agli ex medici condotti

Cassazione CivileNo alla indennità di specificità medica agli ex medici condotti. La Corte di Cassazione ha affermato che gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con l’ASL, tra cui l’indennità di specificità medica. (Sentenza n. 6762/15)

FATTO: La Corte d’Appello dell’Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Vasto, accoglieva la domanda di T., proposta nei confronti dell’ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, diretta ad ottenere, quale ex medico condotto, la condanna di controparte al pagamento dell’indennità di specificità medica.  A base del decisum la Corte di merito poneva il fondante rilievo secondo il quale appartenendo il T. alla dirigenza sanitaria non poteva essergli disconosciuta, in base alla contrattazione collettiva, la reclamata indennità istitutiva, appunto, per detta dirigenza a nulla rilevando l’omnicomprensività del trattamento economico stabilito per gli ex medici condotti transitati in regime di convenzionamento alle Aziende sanitarie. Avverso questa sentenza la suddetta ASL propone ricorso in cassazione. Resiste con controricorso la parte intimata.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con l’ASL, tra cui l’indennità di specificità medica. A base di tale principio vi è il rilievo fondante secondo il quale dal quadro normativo di riferimento discende la perdurante distinzione tra gli ex medici condotti che non abbiano optato per il rapporto esclusivo ed il restante personale ASL. In conclusione il ricorso dell’ASL va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto l’originaria domanda del T. va, ai sensi dell’art. 384, 2° comma, c.p.c., rigettata

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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